Nella Risoluzione n. 80 del 4 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, rispondendo ad una istanza di interpello, che possono essere effettuati degli acquisti senza l’applicazione dell’Iva, nei limiti del cosiddetto plafond, maturato nell’anno precedente, anche quando le operazioni sono compiute da soggetti esteri identificati, ai fini Iva, nel territorio italiano.
E’ stato, inoltre, precisato che il cedente, soggetto estero identificato in Italia, realizza un’operazione rilevante ai fini dell’Iva, i cui corrispettivi danno titolo ad effettuare operazioni di acquisto senza Iva, quando compie delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi interne non imponibili nei confronti di altri soggetti non residenti o di privati.
Invece, il soggetto cedente non compie alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del plafond, in quanto la tassazione avviene in capo al cessionario o al committente residenti, quando pone in essere cessioni di beni interne nei confronti di soggetti passivi residenti o prestazioni di servizi interne nei confronti di soggetti passivi residenti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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