L’Agenzia delle Entrate, con tre distinte Risoluzioni, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime tributario applicabile alle prestazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché all’operatività, in determinati casi, del meccanismo dell’inversione contabile. In sintesi:
- Risoluzione 13 settembre 2007, n. 248: l’Agenzia indica il trattamento fiscale applicabile in caso di raccolta differenziata di rifiuti e cessione di frazioni merceologiche anche a seguito di sottoscrizione di apposite convezioni con i consorzi di filiera. Ad esempio, alla cessione di rifiuti oggetto di raccolta differenziata alle cartiere consorziate è applicabile il meccanismo del reverse charge purché il prodotto che ne risulta possa essere inquadrato come “rottame”;
- Risoluzione 13 settembre 2007, n. 249: i corrispettivi per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi a seguito di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%, in quanto essi rientrano in una specifica categoria di rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lettera n., D.Lgs. n. 152/2006;
- Risoluzione 13 settembre 2007, n. 250: si applica l’aliquota IVA del 10% per lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali di cui all’Allegato D, parte IV, codici 19 e 20, D.Lgs. n. 152/2006, anche se qualificati come pericolosi.
Fonte: www.seac.it
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