Con Risoluzione 30 luglio 2009, n. 197, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le attività di chiropratica sono ancora soggette all’IVA al 20% fino all’emanazione del regolamento attuativo della Finanziaria 2008.
L’art. 2, comma 335, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha inserito i chiropratici tra i professionisti sanitari di grado primario, istituendo un registro presso il Ministero della Salute, ma ha demandato ad un decreto attuativo l’individuazione di tale figura professionale.
In attesa dell’ordinamento del profilo professionale del dottore in chiropratica, le relative prestazioni non possono essere considerate tra quelle sanitarie e, quindi, non fruiscono dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
Fonte: www.seac.it
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