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Novità Iva
11 Maggio 2013

Fatture non esibite in sede di verifica: anche se prodotte tardivamente, nel giudizio di impugnazione della rettifica Iva, non possono essere prese in considerazione.

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La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 10448 del 6 maggio 2013, ha ricordato l’orientamento della propria giurisprudenza secondo il quale, in tema di accertamento dell’Iva, il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal comma 5 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, opera non soltanto nell’ipotesi di rifiuto dell’esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all’ispezione, allo scopo di impedire la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc).

La Commissione Tributaria Regionale, nella Sentenza impugnata dalla società contribuente, aveva affermato la inammissibilità della produzione di alcune fatture in sede di contenzioso, sulla base della considerazione che la documentazione in questione era nella disponibilità della contribuente che si era rifiutata di esibirla in sede di verifica.

La contribuente sosteneva, invece, nel proprio ricorso, che le fatture erano state prodotte tardivamente in quanto non erano state richieste da parte dei verificatori. La Corte di Cassazione non ha attribuito rilevanza a tale affermazione della ricorrente, in quanto trattasi di affermazione che non può essere oggetto di valutazione da parte della Corte di legittimità. Manca, infatti, il requisito dell’autosufficienza della censura mossa dalla ricorrente, dal momento che non è stato riportato il passo del verbale di contestazione dal quale emergerebbe tale mancanza commessa dai verificatori (e, al contrario, dalla sentenza impugnata risulta che la contribuente non ha presentato la documentazione che era stata richiesta). Inoltre, si tratta di effettuare un accertamento di fatto, che non rientra nell’ambito di competenza della Corte di Cassazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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