Con la Risoluzione n. 41 del 5 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione dell’applicabilità del meccanismo del pro-rata generale, di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, alle concessionarie automobilistiche che procacciano ai propri clienti finanziamenti al fine di favorire le vendite.
La questione riguarda le concessionarie che concedono i finanziamenti nella forma sia di operazioni di leasing che di finanziamento diretto e che svolgono attività di semplice intermediazione tra i propri clienti e le società finanziarie, ottenendo in questo caso una provvigione (assoggettata ad Iva nel caso delle operazioni di leasing ed esente da Iva nell’ipotesi di finanziamento diretto) oppure stipulano esse stesse i contratti di finanziamento per conto delle società finanziarie.
L’Agenzia ha concluso che le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche, così come i corrispettivi conseguiti nello svolgimento dell’attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non devono concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’Iva, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività accessorie o strumentali ai contratti di vendita degli autoveicoli.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che questo ragionamento non può trovare applicazione nel caso nel quale i finanziamenti conclusi tramite l’intervento delle concessionarie automobilistiche siano destinati a finalità diverse dall’acquisto dei beni oggetto dell’attività delle concessionarie medesime, così come non può trovare applicazione nel caso in cui le attività finanziarie non comportino un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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