NULL
Novità Iva
7 Gennaio 2011

Errata applicazione del reverse charge da parte di soggetti non residenti: e’ sufficiente il ravvedimento operoso.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 140 del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito postole da una società francese, con rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia, riguardo alle conseguenze dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge) alle cessioni di beni (autoveicoli) da essa effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

L’Agenzia ha, in primo luogo, richiamato la disposizione introdotta dal Decreto Legislativo n. 18 del 2010 che, appunto, prevede come obbligatoria l’applicazione di tale meccanismo per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito nello Stato italiano. E ciò anche qualora il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Il Decreto Legislativo n. 18 del 2010 aveva anche stabilito che la nuova normativa avrebbe trovato applicazione nei confronti delle operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2010, ma che sarebbero stati fatti salvi i comportamenti di coloro che, in assenza di malafede, avessero applicato in maniera non corretta le regole dell’inversione contabile alle operazioni compiute nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.

Se, successivamente a tale periodo, non viene ancora applicato il meccanismo del reverse charge ed è il cedente (nel caso in questione, il rappresentante fiscale della società non residente) ad assolvere l’imposta, è fatto salvo il diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, e la violazione commessa può essere sanata, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento, in misura ridotta, della sanzione del 3 % dell’imposta irregolarmente assolta (entro un minimo di 258 euro ed un massimo di 10.000 euro), senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento assunto.

Riguardo al caso concreto sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, il rappresentante fiscale, però, ha emesso delle note di credito per le fatture errate che le società cessionarie hanno registrato, per poi provvedere ad autofatturare gli acquisti effettuati. L’Agenzia ha escluso che possano essere annullate le note di credito e le conseguenti autofatture. Il rappresentante potrà comunque richiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, il rimborso del credito maturato per l’emissione delle note di credito.       

Riguardo all’imposta sulla base della quale determinare l’importo della sanzione da versare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve considerarsi l’importo complessivo dell’Iva relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto tra il cedente e ciascun cessionario. Se ci sono più liquidazioni, vi saranno più violazioni da sanare.

Infine, il perfezionamento del ravvedimento operoso da parte di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti anche nei confronti dell’altro.   

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Aprile 2024
Hai ricevuto la busta paga e non ti è stata retribuita la festività per il giorno di Pasqua? Ecco il motivo

Molti lavoratori non hanno ricevuto in busta paga alcuna retribuzione per la...

12 Aprile 2024
Detrazione Irpef 2023 invariata per atenei non statali

Le regole relative alla detrazione Irpef per le spese universitarie sostenute presso...

12 Aprile 2024
Stock option da Oic a Ias/Ifrs, deducibili solo nell’anno di passaggio

Il passaggio dalle norme contabili nazionali (Oic) agli standard internazionali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto