NULL
Novità Iva
26 Febbraio 2011

Diritti sulle quote tonno rosso come beni immateriali ammortizzabili: si applica l’Iva ordinaria e puo’ essere richiesto il rimborso.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 20 del 22 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo al trattamento fiscale, ai fini Iva, delle cessioni dei diritti “quote tonno rosso”.

La società interpellante, dedita all’attività di pesca professionale, ha sostenuto che l’acquisto della “quota tonno rosso” da altra società commerciale possa essere equiparato all’acquisto di dotazioni di bordo e, quindi, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 che prevede la non imponibilità ai fini Iva degli acquisti di provviste e dotazioni di bordo per le navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca.

Oppure, ha affermato ancora la società interpellante, il diritto “quota tonno rosso” potrebbe essere riconducibile all’art. 3, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate dietro pagamento di corrispettivo, le cessioni, le concessioni, le licenze e simili, relative a diritti d’autore. In quest’ultima ipotesi l’Iva potrebbe, in presenza dei presupposti, essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che debba essere seguita la seconda soluzione della questione. Ha sostenuto, infatti, che, essendo in Italia il diritto in questione necessariamente connesso con lo svolgimento dell’attività di pesca professionale, rientra tra le componenti dell’impresa e può essere inquadrato nella categoria dei beni immateriali, come le licenze, le concessioni e simili.

Quindi, le cessioni dei diritti “quote tonno rosso” devono essere assoggettate ad Iva ordinaria. L’Iva relativa all’acquisto di tali diritti immateriali e, quindi, relativa a beni immateriali ammortizzabili, potrà essere richiesta a rimborso, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’Agenzia ha, altresì, precisato che in questa ipotesi è applicabile anche l’art. 38-bis, secondo comma, del Decreto Iva, che consente al contribuente di ottenere il rimborso per periodi inferiori all’anno, mediante presentazione del modello TR. Ciò, in particolare, quando gli acquisti di beni ammortizzabili raggiungono un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi imponibili ai fini Iva.   

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto