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Novità Iva
29 Gennaio 2011

Dichiarazione ai fini Iva anticipata e conseguente esonero dalla presentazione della comunicazione Iva: e’ ammessa anche per coloro che hanno un debito Iva.

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Con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli adempimenti annuali dei contribuenti Iva e, in particolare, del rapporto esistente tra la presentazione della dichiarazione annuale Iva e la comunicazione annuale dei dati Iva.
L’Agenzia ha ricordato che l’adempimento della comunicazione annuale dei dati Iva è stato introdotto a seguito della Direttiva comunitaria del 1977, la quale disponeva che il termine per la presentazione della dichiarazione Iva, stabilito dai singoli Stati, non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. La normativa italiana non rispettava tale disposizione comunitaria, in quanto il periodo d’imposta ai fini Iva si conclude il 31 dicembre di ciascun anno ed il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è individuato nella data del 30 settembre. Così è stato introdotto l’ulteriore adempimento della comunicazione dei dati Iva, da porre in essere entro il 28 febbraio di ciascun anno.
La comunicazione ha la funzione, appunto, di comunicare dei dati, non anche quella di determinare l’imposta dovuta, che verrà svolta, invece, dalla dichiarazione annuale.
L’Agenzia ha ricordato che alcuni contribuenti possono beneficiare dell’esonero dalla presentazione della comunicazione. Si tratta di coloro che sono individuati dall’articolo 8-bis del DPR n. 322 del 1998, come, ad esempio, delle persone fisiche con volume d’affari nell’anno di riferimento pari o inferiore a 25.000,00 Euro.          
L’esonero è, altresì, previsto per tutti quei contribuenti che assolvono l’adempimento principale della dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della comunicazione dei dati.  
L’Agenzia ha, però, rilevato che dall’interpretazione della normativa vigente emerge che, per quei contribuenti che devono presentare la dichiarazione unificata (soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che presentano congiuntamente le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito e dell’Iva), nel caso in cui abbiano un conguaglio annuale a debito (e non a credito), non sussiste la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, e quindi non sussiste la possibilità di presentarla entro il termine del 28 febbraio ed evitare l’adempimento della comunicazione annuale dei dati Iva. Tale possibilità è prevista, invece, per coloro che hanno un credito, risultante dalla dichiarazione Iva, da compensare o da chiedere a rimborso.
Si crea così una disparità di trattamento tra coloro che hanno una posizione creditoria e coloro che hanno un saldo a debito.
L’Agenzia ha allora affermato, con la Circolare in esame, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata deve essere riconosciuta a tutti i soggetti passivi d’imposta, così da permettere loro di anticipare la presentazione della dichiarazione medesima entro il mese di febbraio e di essere esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva. Se la dichiarazione Iva viene, appunto, presentata autonomamente entro il 28 febbraio, il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione oppure rateizzando da tale data le somme dovute, ma il versamento non può seguire le scadenze del modello Unico.
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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