La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 9 giugno 2011, relativa al procedimento C-285/10, si è pronunciata riguardo ad una questione relativa alla disciplina Iva. In particolare, la Corte europea ha stabilito che la normativa comunitaria in materia non consente ad uno Stato membro dell’Unione Europea (nel caso di specie, la Spagna) di applicare, per le operazioni a titolo oneroso realizzate tra soggetti tra loro collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al normale prezzo di mercato, una base imponibile diversa da quella determinata in via generale, ossia la base imponibile coincidente con il corrispettivo dell’operazione.
Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte tenendo conto che lo Stato membro non aveva seguito la procedura prevista dalla normativa comunitaria (notificazione alla Commissione ed autorizzazione da parte del Consiglio Europeo) per ottenere l’autorizzazione a derogare alla regola generale.
I fatti di causa si sono verificati, tra l’altro, in un periodo antecedente all’entrata in vigore della Direttiva 69 del 2006, con la quale è stata introdotta la facoltà per gli Stati membri, senza che occorra richiedere un’autorizzazione preventiva ed al fine di prevenire la frode o l’evasione fiscale, di adottare delle misure affinché la base imponibile sia costituita dal valore normale dell’operazione in determinate situazioni, ove esista un collegamento tra i soggetti che partecipano all’operazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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