Con Risoluzione 10 luglio 2009, n. 180, l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di istituzione di depositi IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, D.L. n. 331/1993, per la custodia di beni per conto terzi non destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso.
L’Agenzia ha chiarito che la società italiana che intende istituire un deposito IVA per la custodia di beni per conto di un soggetto passivo estero identificato in altro Stato UE, deve assumere la veste di rappresentante fiscale dello stesso ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti nel deposito, qualora il soggetto non residente ne risulta sprovvisto o non abbia provveduto all’identificazione diretta.
Fonte: www.seac.it
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