L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 97 del 17 dicembre 2013, ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica riguardo al regime Iva applicabile alle commissioni corrisposte alle banche dalle società di gestione del risparmio per i servizi riconducibili all’attività propria delle banche depositarie.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 2006 nella quale è stato chiarito che non rientrano nella nozione di “gestione di fondi comuni di investimento” le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, quali la custodia del patrimonio del fondo comune di investimento e le funzioni di controllo.
Quindi, il trattamento ai fini Iva corretto dei proventi delle banche depositarie è il seguente:
– imponibile, per l’attività di custodia e di amministrazione;
– esente, per le attività relative alla gestione dei fondi comuni di investimento;
– imponibile, per le attività di controllo e sorveglianza, in quanto non si tratta, come detto, di attività che rientrano nella gestione dei fondi comuni di investimento.
In virtù di tale orientamento della Corte di Giustizia Europea, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle annualità pregresse, ha riqualificato come imponibili ai fini Iva le commissioni complessivamente percepite dalle banche depositarie, data la difficoltà di distinguere la quota dei corrispettivi riferibile all’attività di controllo dalla quota relativa alle altre attività riconducibili alla gestione esente.
A seguito di un approfondito esame condotto sulle prestazioni rese dalle banche depositarie, si è giunti alla conclusione che possa essere assunta come base imponibile delle attività di controllo il 28,3 % dei corrispettivi, al netto della parte riferibile all’attività di custodia ed amministrazione titoli, imponibile ai fini Iva sulla base del corrispettivo specificamente pattuito nelle singole proposte contrattuali.
Per i procedimenti di controllo in corso, nei confronti delle banche depositarie, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che sussistono delle obiettive condizioni di incertezza tali da escludere che possano essere applicate le sanzioni amministrative, fermo restando l’obbligo di corresponsione degli interessi di mora.
L’Agenzia delle Entrate ha, poi, specificato che l’Iva, relativa all’accertamento definito mediante adesione, versata all’erario (compresi i casi nei quali l’imposta dovuta viene definita assumendo come base imponibile il 28,3 % del corrispettivo) potrà essere addebitata in via di rivalsa. Infatti, la maggiore imposta potrà essere addebitata, a seguito del relativo pagamento, in via di rivalsa, in quanto riferibile alle specifiche prestazioni indicate nei contratti conclusi dalla banca depositaria.
Tale regola trova applicazione agli accertamenti definiti successivamente alla data del 24 gennaio 2012.
In caso di pagamento rateale dell’imposta accertata, il diritto di rivalsa potrà essere esercitato progressivamente, in relazione al pagamento delle singole rate.
Riguardo al 2013 ed alle annualità successive, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in sede di stipula delle nuove convenzioni e del rinnovo di quelle esistenti tra le banche depositarie e le società di gestione del risparmio, dovrà essere evidenziato il corrispettivo imputabile all’attività propria della banca depositaria. Sarà possibile, a tal proposito, assumere direttamente, quale quota imponibile Iva, il 28,3 % del totale dei corrispettivi dovuti alla banca depositaria.
Le parti potranno anche individuare la quota del corrispettivo relativa all’attività di controllo e di sorveglianza da assoggettare ad Iva in una percentuale diversa, purché, sulla base di criteri oggettivi, sia rappresentativa del peso attribuibile a tali attività rispetto alla totalità dei servizi resi dalla banca depositaria.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che, per il 2013, le banche depositarie dovranno emettere le note di variazione in aumento, ad integrazione delle fatture emesse in esenzione da Iva per i corrispettivi già percepiti nel 2013, in relazione alle predette attività.
In generale, la regolarizzazione delle fatture emesse dovrà avvenire entro i termini di liquidazione Iva previsti per la fattura originaria.
Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che sussistono obiettive condizioni di incertezza per escludere l’applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la corresponsione degli interessi di mora.
Infine, quanto al regime Iva applicabile al servizio di calcolo del valore della quota del fondo, delegato dalla società di gestione del risparmio ad un soggetto terzo, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, nella pronuncia richiamata in precedenza, riguardo alla gestione dei fondi comuni di investimento.
Il servizio in questione può fruire del regime di esenzione, in quanto costituisce una funzione specifica ed essenziale, riconducibile alla complessiva gestione dei fondi comuni di investimento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.