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Novità Iva
6 Aprile 2012

Cooperative di soggetti che esercitano l’attivita’ sanitaria: opera l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci.

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Con la Risoluzione n. 30 del 3 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa all’applicabilità dell’esenzione Iva a società cooperative costituite tra soggetti esercenti l’attività sanitaria.

La norma di riferimento, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, è l’articolo 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo il quale sono esenti dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o dei soci dai consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis sia stata non superiore al 10 %, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o dai soci ai consorzi ed alle società consortili non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

La richiesta di consulenza presentata all’Agenzia ha evidenziato come i soggetti che esercitano attività sanitarie non possono adottare lo schema del consorzio o della società con funzioni consortili, in quanto tale schema presuppone l’esercizio di attività d’impresa da parte dei consorziati o dei soci. L’istante si domanda, quindi, se la disposizione suddetta possa comunque trovare applicazione nei confronti delle società cooperative, costituite tra soggetti che esercitano attività sanitaria, esente da Iva, che, pur non avendo assunto la forma dei consorzi o delle società consortili, svolgono attività ausiliarie o strumentali rispetto a quelle sanitarie svolte dai propri soci.

L’istante ha richiamato anche la Direttiva comunitaria del 2006, recepita nel nostro ordinamento con la disposizione suddetta, secondo la quale l’esenzione in questione riguarda tutte le associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente.   

L’Agenzia ha concordato con la posizione assunta dall’istante, affermando che, ai fini dell’esenzione in questione, non assume rilievo la forma giuridica assunta dall’associazione, ma l’oggetto sociale della stessa, ossia la cooperazione all’attività esente o esclusa da Iva svolta dagli associati, che il legislatore nazionale ha individuato, a solo titolo esemplificativo, nello schema associativo del consorzio.

La funzione rilevante ai fini dell’applicazione dell’esenzione può essere svolta anche da strutture associative con una forma giuridica diversa da quella consortile, alla quale gli associati abbiano affidato lo svolgimento di alcuni ambiti della propria attività economica.

L’Agenzia è giunta, quindi, alla conclusione che possono essere comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, le società cooperative costituite tra soggetti che esercitano l’attività sanitaria, al fine di fornire ai soci professionisti i servizi che consentono o facilitano l’attività sanitaria medesima.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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