La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19871 del 14 novembre 2012, ha affermato che la normativa in materia di Iva permette il ricorso al metodo induttivo qualora il contribuente non abbia consentito l’ispezione di una o più scritture contabili obbligatorie.
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che è irrilevante che l’indisponibilità delle scritture contabili possa essere incolpevole poiché, comunque, la circostanza in sé integra il requisito normativo della incompletezza della contabilità, con conseguente inattendibilità delle sue risultanze.
Nel caso specifico, vi era stata più volte la richiesta della documentazione contabile da parte degli agenti accertatori, ma nonostante questo la documentazione richiesta era stata prodotta soltanto dopo diversi mesi.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.