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Novità Iva
28 Ottobre 2011

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 Euro: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti.

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Con un Comunicato Stampa del 24 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, sul proprio sito Internet, sono state pubblicate le risposte ai quesiti, degli operatori professionali e delle associazioni di categoria, in materia di obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore ai 3.000 Euro.

L’Agenzia ha, nell’ambito di tali risposte, chiarito che la comunicazione deve essere effettuata anche quando riguarda contratti tra loro collegati, conclusi in anni solari diversi, il cui importo complessivo è superiore alla soglia prevista dalla legge, anche se ogni singolo contratto, concluso nel singolo anno solare, è di importo inferiore alla soglia.   

Ancora, riguardo ai contratti collegati nei rapporti relativi ai consorzi, l’Agenzia ha precisato che, con riferimento al contratto stipulato dal consorzio con il committente, per determinare se è stata superata o meno la soglia di rilevanza, bisogna guardare al valore complessivo del contratto medesimo, anche se il servizio oggetto del contratto può essere erogato attraverso diverse operazioni di valore inferiore alla soglia. Riguardo, invece, ai contratti stipulati dal consorzio con i consorziati, la comunicazione deve essere effettuata, anche se di valore inferiore alla soglia, qualora il singolo contratto con il consorziato sia di valore superiore ai 3.000 Euro, e ciò indipendentemente dal valore dell’eventuale contratto originariamente concluso con il committente.

Riguardo ai contribuenti minimi, è stato chiarito che devono comunicare, nel corso dell’anno, le operazioni sopra la soglia, nel caso in cui conseguano dei ricavi di importo superiore a Euro 45.000 (oltre il 50 % rispetto al limite di legge dei 30.000 Euro). Negli altri casi nei quali vengano meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato, l’obbligo di comunicazione decorre dall’anno successivo. Inoltre, nel documento in esame, è stato affermato che devono essere comunicate tutte le fatture di acquisto ricevute, se di importo rilevante, anche se sono state emesse da un contribuente minimo non soggetto all’obbligo di comunicazione.     

Tra le risposte fornite, ve ne sono molte che riguardano ipotesi specifiche. Ricordiamo che l’Agenzia, ad esempio, ha chiarito che coloro che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, come le banche e le assicurazioni, sono comunque obbligati ad effettuare la comunicazione in questione, in relazione alle operazioni esenti di importo superiore alla soglia. Ancora, in caso di unica fattura nella quale sono documentate operazioni di diversa natura, ossia cessioni di beni e prestazioni di servizi, con un valore complessivo superiore alla soglia, la comunicazione deve essere effettuata in relazione al totale, con indicazione, quale tipologia dell’operazione, della causale dell’operazione prevalente.

Infine, è stato reso noto che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, oltre al software di controllo, finalizzato a verificare la congruenza dei dati con le tecniche specifiche dei tracciati record della comunicazione, un software gratuito per la compilazione della comunicazione medesima.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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