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Novità Iva
2 Luglio 2011

Circolare dell’Agenzia delle Entrate: le risposte ai quesiti dei professionisti in materia di Iva e di autofatture.

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Nella Circolare n. 29 del 27 giugno 2011, sono state raccolte alcune risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai professionisti, in occasione del Modulo di aggiornamento professionale di maggio, in riferimento a questioni relative all’Iva.

E’ stato, in tale ambito, precisato che l’opzione per il regime della contabilità separata Iva deve essere esercitata sin dall’inizio dell’anno. L’eccezione a questa regola è rappresentata dall’ipotesi nella quale si verifichino delle operazioni di ristrutturazione aziendale che comportino modifiche sostanziali soggettive, ad esempio la confluenza in un unico soggetto di attività diverse, imponibili ed esenti, che prima erano svolte singolarmente dalla società capogruppo o dalle società controllate. In questi casi, l’opzione può essere esercitata in corso d’anno. Altra eccezione opera, naturalmente, nel caso di inizio di una nuova attività in corso d’anno.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato che, in caso di più servizi forniti dallo stesso prestatore non residente, nel corso di un mese, il soggetto passivo nazionale può emettere un’unica autofattura anticipata rispetto al momento dell’effettuazione dell’operazione. In questo caso, l’autofattura deve riportare il totale delle prestazioni ricevute nel mese di riferimento, distinto per singola prestazione.  

Con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuati nello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia (cessionari o committenti nazionali), l’Agenzia ha ricordato che i cessionari ed i committenti devono emettere un’autofattura, in un unico esemplare, da annotare sia sul registro delle vendite che sul registro degli acquisti. E’ stato, altresì, precisato che tale obbligo di registrazione può essere assolto utilizzando dei registri sezionali, oppure utilizzando gli stessi registri delle fatture di vendita e di acquisto. In quest’ultimo caso, però, sarà necessario usare delle distinte progressioni numeriche e dovrà essere seguito l’ordine progressivo sequenziale di ciascuna sezione. Le serie numeriche adottate, inoltre, dovranno essere indicate sulla prima pagina di ciascun registro.

Infine, un ultimo chiarimento in merito all’applicabilità della disciplina in materia di Iva nel caso di lavoro di progettazione di un determinato complesso immobiliare in un Paese extra Unione Europea, non black list, affidato da una società italiana ad un ingegnere residente in Italia. Questa prestazione di servizi rientra nella deroga di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 e non è territorialmente rilevante in Italia. Inoltre, per la società committente italiana non è previsto alcun adempimento ai fini Iva.
      

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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