La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza del 3 marzo 2011, relativa al procedimento C-203/10, si è pronunciata riguardo alla questione dell’applicabilità del regime del margine o del regime normale dell’Iva alle operazioni di cessione di pezzi di seconda mano per autoveicoli.
La Corte è giunta alla conclusione che la normativa comunitaria, ed in particolare l’articolo 314 della Direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’Iva, deve essere interpretata nel senso che il regime del margine non è applicabile a cessioni di beni come i pezzi di seconda mano per autoveicoli, che lo stesso soggetto passivo – rivenditore ha importato nell’Unione Europea in regime normale dell’Iva.
Inoltre, la normativa comunitaria (articolo 320, nn. 1, primo comma, e 2, della predetta Direttiva del 2006) esclude che possa esservi una disposizione nazionale che prevede il differimento, fino alla successiva cessione assoggettata al regime normale dell’Iva, del diritto del soggetto passivo – rivenditore di detrarre l’Iva assolta, in applicazione del regime medesimo, in occasione dell’importazione di beni che siano diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.
Infine, la Corte ha riconosciuto che le norme che rilevano in tale questione (art. 314 e 320 della Direttiva 112 del 2006), sotto il profilo del loro contenuto, risultano incondizionate e sufficientemente precise, così che il singolo è autorizzato ad avvalersene dinanzi ai giudici nazionali nel contesto di una controversia che lo oppone ad un’autorità tributaria nazionale, per escludere l’applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tali disposizioni.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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