L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 94 del 13 dicembre 2013, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle operazioni di cessione all’esportazione.
In primo luogo, l’Agenzia ha ricordato che la normativa prevede che le cessioni all’esportazione sono non imponibili quando vengono eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome dei cedenti.
Affinché la cessione all’esportazione sia non imponibile è indispensabile non solo che vi sia la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma che vi sia anche il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, oltre al pagamento del corrispettivo.
Riguardo al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, l’istante era una società italiana che intendeva fornire in esclusiva ad una società statunitense delle pompe personalizzate da inserire in macchinari. La società intendeva costituire un deposito negli Stati Uniti, presso i locali di una società controllata, dove sarebbero state stoccate le merci, così da dare seguito tempestivamente agli ordini della controparte contrattuale.
La proprietà delle pompe, esportate secondo la procedura doganale “franco valuta”, sarebbe restata in capo alla società istante sino alla successiva vendita delle stesse al cliente americano.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in tale situazione l’invio dei beni all’estero, per essere poi ceduti al cliente statunitense, avviene in virtù di un contratto vincolante, assunto sin dall’origine dalle parti. Le merci, quindi, appaiono fin dall’inizio vincolate all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento.
Con il prelievo delle pompe dal deposito per la consegna al cliente estero si darà esecuzione alla compravendita e si realizzeranno i presupposti per considerare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile. Il plafond previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, si costituirà soltanto al momento nel quale e nella misura in cui le merci verranno prelevate dall’acquirente e fatturate dal fornitore.
Il collegamento tra i beni inviati all’estero e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali potrà essere dimostrato mediante annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all’estero, con l’inserimento in ciascuna annotazione degli estremi del documento di esportazione, e mediante l’indicazione nella fattura di vendita della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.