Il 30 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 9 marzo 2011, pubblicato nella stessa data del comunicato stampa, sono state attribuite al Centro operativo di Venezia le funzioni relative al controllo delle compensazioni dei crediti Iva annuale ed infrannuale di importo superiore ai 10.000 Euro, effettuate senza usare i servizi telematici dell’Agenzia (i crediti sono portati in compensazione con F24 presentati attraverso canali diversi da Entratel e Fisconline).
In questi casi, infatti, non è possibile procedere allo scarto preventivo dei modelli F24 contenenti le indebite compensazioni. Il recupero avviene in una fase successiva, sulla base di specifiche liste elaborate in via centralizzata.
L’attività di controllo riguarderà le violazioni dell’articolo 10 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, commesse a partire dal 1° aprile 2011.
Nel Provvedimento è stato anche specificato che il Centro Operativo di Venezia provvederà ad emettere i relativi atti di recupero ed a gestire i versamenti in sede di acquiescenza, nonché all’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Per svolgere queste attività, il Centro Operativo è stato riorganizzato in un’unica direzione ed in tre aree operative: l’area della gestione dei controlli e dell’assistenza per le persone fisiche ed i sostituti d’imposta, l’area della gestione dei controlli e dell’assistenza per le società ed il consolidato, l’area di controllo delle compensazioni e dell’attività di gestione dei flussi documentali.
Come specificato dalla stessa Agenzia, le prime due aree cureranno, per diverse tipologie di contribuenti, le attività legate al controllo preventivo sugli esiti della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, mentre alla terza area sono stati affidati principalmente i controlli sulle compensazioni dei crediti Iva.
L’assegnazione di queste specifiche funzioni al Centro Operativo di Venezia, rientra nel processo di attuazione dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, disposizione secondo la quale, in deroga alle regole generali che disciplinano la competenza degli uffici dell’Agenzia, lo svolgimento delle attività di controllo con modalità automatizzate può essere attribuita ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, come i Centri Operativi appunto.
Nel Provvedimento è stato, altresì, specificato che per le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro in questione, è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio territorialmente competente, che sarà parte nel processo dinanzi alla Commissione tributaria.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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