Nella Risoluzione n. 106 del 9 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito relativo al trattamento fiscale, ai fini Iva, da applicare in caso di abuso da parte dei clienti morosi del cosiddetto “switching”, ossia del cambiamento del fornitore di energia elettrica, prima che il venditore uscente possa disporre il distacco dell’utenza.
Nella Risoluzione è stato riassunto il sistema predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per garantire al venditore uscente di recuperare il proprio credito, relativo all’erogazione dell’energia elettrica prima dello switching da parte del cliente moroso. In particolare, è stato precisato il meccanismo in virtù del quale il venditore uscente acquisisce l’indennizzo previsto in suo favore: l’impresa distributrice di energia elettrica addebita l’importo (dell’indennizzo) al venditore entrante qualificandolo come una componente aggiuntiva della tariffa di trasporto dell’energia; il venditore entrante addebita tale importo al cliente moroso; l’impresa distributrice di energia elettrica corrisponde alla Cassa di conguaglio l’importo fatturato al venditore entrante; la Cassa di conguaglio eroga l’importo in questione al venditore uscente.
Il dubbio che è stato sollevato con il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale ai fini Iva da applicare all’importo che viene addebitato dal venditore entrante al proprio cliente nel rispetto del sistema indennitario predetto.
Nella Risoluzione, l’Agenzia ha evidenziato come la somma della quale si discute trae origine dalla condizione di morosità del cliente nei confronti del venditore uscente. Manca un nesso sinallagmatico diretto con la fornitura di energia elettrica effettuata dal venditore entrante.
Il “corrispettivo” in questione, inoltre, deve essere determinato in misura corrispondente all’indennizzo spettante al venditore uscente. L’indennizzo, a sua volta, viene determinato mediante un calcolo matematico che ha come parametri di riferimento le fatture non pagate relative alla fornitura di energia elettrica da parte del venditore uscente o, se minore, il valore medio degli importi fatturati con riferimento a due mesi di erogazione della fornitura.
Ne consegue che l’indennizzo, e quindi anche il “corrispettivo”, non possono essere superiori agli importi che il venditore uscente ha già fatturato ed assoggettato ad Iva.
L’Agenzia è giunta alla conclusione che non può parlarsi propriamente di un corrispettivo. Il meccanismo dell’addebito costituisce, piuttosto, una modalità mediante la quale il venditore uscente recupera il proprio credito nei confronti del cliente moroso. Quindi, l’importo, corrispondente all’indennizzo, non deve essere assoggettato ad Iva. Si tratta, infatti, semplicemente di una movimentazione di carattere finanziario.
Se l’importo in questione fosse assoggettato ad Iva, verrebbe applicata l’imposta due volte: una prima volta quando viene fatturata dal venditore uscente al cliente moroso la tariffa per il consumo dell’energia elettrica erogata prima del cambio di gestore ed una seconda volta dal venditore entrante come parte del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica effettuata successivamente allo switching.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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