Con un Comunicato Stampa del 30 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione dell’aliquota Iva al 22 % a partire dal 1° ottobre.
In particolare, è stato, in tale sede, precisato che qualora gli operatori economici dovessero trovare delle difficoltà tecniche nell’effettuare un rapido adeguamento dei software per la fatturazione ed i misuratori fiscali, potranno regolarizzare le fatture emesse ed i corrispettivi annotati non correttamente, mediante una variazione in aumento.
Non verrà applicata alcuna sanzione se la maggiore imposta derivante dall’aumento dell’aliquota Iva verrà comunque versata nei termini indicati nella Circolare n. 45 del 12 ottobre 2011, alla quale si è rinviato per gli ulteriori chiarimenti.
I termini per effettuare i versamenti dell’imposta dovuta, in base alla nuova aliquota, con i relativi interessi, ma senza le sanzioni, come detto, sono: in caso di liquidazione Iva periodica mensile, il termine per il versamento dell’acconto Iva (27 dicembre) per la fatturazione di ottobre e novembre, ed il termine della liquidazione annuale (16 marzo) per la fatturazione di dicembre; in caso di liquidazione Iva periodica trimestrale, il termine della liquidazione annuale (16 marzo) per la fatturazione del quarto trimestre.
Entro questi termini, dovranno essere regolarizzate le fatture erroneamente emesse con l’aliquota al 21 %.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.