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Novità Iva
15 Giugno 2012

Attivita’ agricole connesse esercitate da cooperative per conto dei soci: non sono soggette a tassazione autonoma ai fini Iva.

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Nella Risoluzione n. 65 del 12 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento tributario ai fini Iva delle operazioni poste in essere da una società cooperativa agricola che commercializza prodotti agricoli conferiti dai soci, in particolare delle operazioni qualificabili come attività agricole connesse.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, la cooperativa agricola deve essere qualificata come produttore agricolo in quanto commercializza i prodotti conferiti dai soci.

Riguardo alla disciplina Iva, la cooperativa agricola istante deve essere inserita tra i produttori agricoli ai quali si applica il regime speciale previsto per le cessioni di prodotti agricoli. E’ riconosciuta la possibilità dell’opzione per il regime ordinario.

Sussiste un rapporto di continuità tra il socio e la cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, ma anche delle attività connesse, come la manipolazione e la trasformazione dei prodotti, e delle altre attività dirette alla commercializzazione dei prodotti medesimi, come la promozione ed il marketing.

Le attività connesse non rilevano quali autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci.

Quindi, lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte della società cooperativa che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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