NULL
Novità Irpef - Ires
15 Novembre 2019

Versamenti in acconto: chiarimenti sulle novità in materia

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle nuove misure dei versamenti delle imposte dirette dovuti in acconto.

Nella Risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il “Decreto Fiscale 2020” prevede che, dal 27 ottobre 2019, per i soggetti per i quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, i versamenti di acconto dell’Irpef e dell’Ires, nonché quelli relativi all’Irap sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 %, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

La misura della prima e della seconda rata degli acconti è stata, pertanto, rimodulata in due rate del 50 %, anziché del 40 % e del 60 %.

In particolare, la novità trova applicazione ai contribuenti che esercitano, in forma d’impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità, a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno tali Indici, e che dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore al limite stabilito, per ciascun Indice Sintetico di Affidabilità, dal relativo Decreto Ministeriale di approvazione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se ricorrono tali condizioni, la nuova misura degli acconti riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfettario agevolato ed il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

Allo stesso modo, la novità in questione, in presenza delle suddette condizioni, troverà applicazione anche con riferimento ai contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari o che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la rimodulazione dei versamenti in acconto è applicabile anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di criteri forfettari di determinazione del reddito;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’IVIE ed all’IVAFE.

Quanto agli importi dovuti in acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 % o l’unico versamento è dovuto nella misura del 90 %. Quindi, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è sempre dovuta nella misura del 50 %, a prescindere dalla data in cui sia stata versata la prima rata in acconto nella misura del 40 %. Se l’acconto è dovuto in un’unica soluzione, la misura da applicare è sempre del 90 %.

Articoli correlati
22 Marzo 2024
Codici imposta straordinaria profitti extra banche

I profitti extra delle banche saranno soggetti a una tassa straordinaria, la cui...

22 Marzo 2024
Il contributo energia elettrica e l’emergere di entrate aggiuntive

Il computo per determinare la base tassabile, su cui si basa l'obbligatorietà del...

22 Marzo 2024
Rimborsi impropri al Superbonus: nuovi codici per la regolarizzazione

All'interno della risoluzione n. 9/E emessa oggi, 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto