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Novità Irpef - Ires
15 Maggio 2015

Versamenti effettuati dal professionista sul proprio conto: sono redditi imponibili, a meno che non sia fornita idonea prova contraria

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 9721 del 13 maggio 2015, ha affrontato nuovamente una questione relativa agli accertamenti bancari effettuati sui conti correnti dei professionisti ed alle conseguenze di essi sulla determinazione dell’imponibile Irpef.

Nel caso di specie, il contribuente, esercente la professione di avvocato, aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale era stata contestata l’omessa fatturazione di compensi derivanti dall’esercizio della sua attività professionale, sulla base del controllo delle movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti bancari a lui intestati. A seguito di tale rilievo, il reddito professionale imponibile era stato elevato.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente.

La decisione di primo grado era, poi, stata parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale. I Giudici di appello, infatti, avevano sostenuto che non potevano essere presi in considerazione i versamenti effettuati dal professionista successivamente alla chiusura della verifica, ma gli altri importi erano comunque rilevanti e dovevano essere assoggettati a tassazione, in quanto mancava la dimostrazione della loro riferibilità a pagamenti estranei all’attività professionale.

Il contribuente ha, quindi, impugnato la pronuncia d’appello in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che la propria costante giurisprudenza, sulla base della presunzione stabilita dall’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 (che, avendo una fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici), sostiene che sia i prelevamenti, che i versamenti operati sui conti correnti bancari del contribuente devono essere imputati a ricavi conseguiti dal medesimo contribuente nella propria attività d’impresa, a meno che questi dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile o che essi siano estranei alla produzione del reddito.

Per poter superare tale presunzione legale, quindi, il contribuente deve fornire valida prova contraria e tale prova deve essere valutata dal Giudice in rapporto agli altri elementi risultanti dai conti correnti.

La Cassazione ha affermato che tali principi rimangono attuali anche successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza n. 228 del 2014) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del suddetto articolo 32 nella parte nella quale si riferisce ai compensi.

La Corte Costituzionale ha ritenuto la presunzione prevista nella norma, nel caso in cui venga applicata ai lavoratori autonomi, lesiva dei principi della ragionevolezza e della capacità contributiva. A tale proposito, la Corte Costituzionale, però, ha precisato che sarebbe arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati dal lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di reddito.

La pronuncia della Corte Costituzionale, quindi, non fa riferimento ai versamenti. E, nel caso di specie, l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria ha riguardato soltanto i versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente.

I Giudici di appello, quindi, secondo la Cassazione, hanno correttamente rilevato, con riferimento ai versamenti effettuati dal professionista, l’esistenza di una presunzione di legge vincibile soltanto con la prova contraria fornita dal contribuente, che, nel caso specifico, è stata ritenuta inidonea dalla CTR.

La Cassazione ha comunque riconosciuto che la Commissione Tributaria Regionale ha omesso integralmente l’esame della copiosa documentazione depositata dal contribuente al fine di provare i rapporti sottostanti ai versamenti, estranei all’esercizio della professione. In più, la CTR non ha rese note le ragioni per le quali avrebbe ritenuto inidonea la prova fornita dal professionista.

Quindi, la pronuncia impugnata è stata cassata entro i limiti suddetti e la controversia è stata rinviata ad una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale affinché la riesamini e fornisca una congrua motivazione.

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