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6 Marzo 2020

Trasmissioni telematiche: gli amministratori di condominio possono utilizzare un’unica utenza

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Con la Risoluzione n. 10 del 27 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni riguardo agli adempimenti degli amministratori di condominio.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i soggetti che possono svolgere l’attività di amministratore di condominio.

Sono stati forniti, inoltre, chiarimenti riguardo alle trasmissioni telematiche che devono essere effettuate dagli amministratori di condominio per conto dei condomini. In particolare, si tratta di adempiere agli obblighi dei sostituti d’imposta, come la trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Gli amministratori di condominio possono effettuare le trasmissioni tramite gli intermediari oppure direttamente, utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio. Se vengono amministrati numerosi condomini, l’amministratore deve, fino ad oggi, accreditarsi ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomini ai quali si riferiscono le operazioni da effettuare.

Per superare questa difficoltà, è stato previsto espressamente che gli amministratori di condominio possono effettuare la trasmissione delle dichiarazioni relative ai diversi condomini per i quali ricoprono la carica di rappresentanti attraverso l’utilizzo di un’unica utenza telematica che viene attribuita all’amministratore di condominio.

La sussistenza del legame tra l’amministratore di condominio ed il condominio è oggetto di verifica sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dal modello AA5 (domanda di attribuzione di codice fiscale da parte di soggetti diversi da persone fisiche) o dal modello AA7 (dichiarazione di inizio attività da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche) presentati dai diretti interessati al momento della registrazione. In particolare, il condominio deve essere registrato in Anagrafe tributaria con la natura giuridica di condominio (51) ed il rappresentante deve essere registrato con il codice carica dell’amministratore di condominio (13). Se il condominio ha partita Iva, il rappresentante deve essere registrato con il codice carica 1 (Rappresentante legale).

I condomini che risultano non registrati correttamente possono effettuare una variazione dei dati presentando un nuovo modello AA5 o AA7, qualora si tratti di condominio con partita Iva attiva.

I modelli devono essere trasmessi dai condomini direttamente per via telematica oppure tramite intermediari oppure ancora possono essere presentati presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova utenza telematica messa a disposizione di ciascun amministratore di condominio può essere utilizzata anche per effettuare tutte le comunicazioni delle quali si devono occupare gli amministratori di condominio, come le comunicazioni dei dati utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, ossia dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.

Nella Risoluzione, è precisato, altresì, che la cessazione dell’incarico di amministratore per la perdita dei requisiti richiesti determina la revoca dell’utenza telematica assegnata.

Infine, viene riconosciuta comunque la possibilità per gli amministratori di condominio di continuare a trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze del condominio oppure mediante gli intermediari.

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