NULL
Novità Irpef - Ires
9 Giugno 2017

Trasformazione agevolata in società semplice: le minusvalenze non possono compensare le plusvalenze

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato in materia di assegnazione agevolata dei beni ai soci, operazione realizzata secondo le disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità per il 2016.

La società interpellante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver provveduto ad assegnare una parte dei propri beni immobili ai soci e di essersi, nella stessa data, trasformata in società semplice. A seguito dell’assegnazione dei beni ai soci si è determinata una plusvalenza di oltre 100.000 Euro, mentre, in sede di trasformazione in società semplice, è risultata una minusvalenza sugli immobili di oltre 240.000 Euro.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di compensare le plusvalenze realizzate in occasione dell’assegnazione dei beni ai soci con le minusvalenze emergenti in occasione della trasformazione in società semplice. Nel caso dell’interpellante, la compensazione determinerebbe l’esclusione della debenza dell’imposta sostitutiva sull’operazione di assegnazione dei beni ai soci, in quanto le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 66 dell’8 giugno 2017, ha fornito le seguenti indicazioni.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina introdotta in materia dalla Legge di Stabilità per il 2016 e, in particolare, la regola secondo la quale la trasformazione agevolata in società semplice riguarda esclusivamente le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che possono essere oggetto dell’assegnazione agevolata, ossia dei beni immobili non strumentali per destinazione:

  • beni immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dall’impresa,
  • beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (cosiddetti “beni merce”),
  • beni immobili non strumentali che concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’articolo 90 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, richiamato una propria Circolare del 2016 con la quale era stato chiarito che la minusvalenza generata per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi in tema di rilevanza fiscale delle minusvalenze, infatti, prevedono la deducibilità delle minusvalenze dei beni d’impresa unicamente nei casi di cessione a titolo oneroso dei “beni merce” e di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di tali beni, e non anche nei casi di assegnazione di beni ai soci o di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, così come avviene in caso di assegnazione dei beni ai soci, anche in caso di trasformazione agevolata in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assume rilevanza fiscale. La conclusione espressa dall’Agenzia è, quindi, che la società interpellante non possa utilizzare le minusvalenze sugli immobili realizzate in sede di trasformazione agevolata in società semplice per ridurre le plusvalenze sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci, operazione oggetto dell’imposta sostitutiva.

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto