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3 Marzo 2017

Trasferimento delle partecipazioni e consolidato fiscale nazionale: effetti del Decreto internazionalizzazione

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L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere ad un interpello in materia di consolidato fiscale nazionale.

L’istante è una società francese capogruppo di uno dei principali gruppi bancari europei. Opera in Italia attraverso una stabile organizzazione a Milano ed attraverso una serie di società di capitali controllate direttamente ed indirettamente. Dal 2005, la società istante ha optato per il consolidato fiscale nazionale con una società controllata e, poi, con altre società del gruppo, tra le quali una società per azioni le cui azioni erano incluse nel patrimonio della stabile organizzazione sita a Milano.

A seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 (cosiddetto “Decreto internazionalizzazione”), la società istante ha esteso il consolidato fiscale, dal 2015, anche alle società controllate italiane non incluse nel patrimonio della stabile organizzazione italiana e, dal 2016, alle stabili organizzazioni italiane di società controllate non residenti in Italia.

Pertanto, ad oggi la stabile organizzazione italiana della società istante svolge la funzione di consolidante:

  • per le partecipazioni in società controllate italiane incluse nel patrimonio della stabile organizzazione;
  • per le partecipazioni non incluse nel patrimonio della stabile organizzazione;
  • per le stabili organizzazioni di società controllate non residenti.

La società istante ha rappresentato di voler trasferire la partecipazione detenuta nella società per azioni controllata suddetta dal patrimonio della stabile organizzazione italiana al patrimonio della casa madre francese. L’istante vuole mantenere tale società controllata nell’ambito del consolidato fiscale nel quale la stabile organizzazione italiana, come detto, ricopre il ruolo di consolidante.

Il dubbio sorto all’istante è che le novità normative che prevedono che non sia più necessaria l’iscrizione nel patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione della consolidata riguardino soltanto i consolidati per i quali l’opzione sia stata esercitata successivamente all’entrata in vigore del “Decreto internazionalizzazione”, e non anche i consolidati per i quali l’opzione sia stata esercitata già in precedenza (come nel caso specifico).

L’istante ha richiesto anche di sapere se è obbligata a comunicare all’Agenzia delle Entrate la fuoriuscita della partecipazione dal patrimonio della stabile organizzazione italiana.

L’Agenzia delle Entrate ha reso dei chiarimenti sulle questioni suddette con la Risoluzione n. 25 del 2 marzo 2017.

In primo luogo, l’Agenzia ha evidenziato che con il “Decreto internazionalizzazione” sono state introdotte delle modifiche normative che hanno permesso di adeguare il regime del consolidato fiscale nazionale alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il “Decreto internazionalizzazione”, in particolare, ha introdotto la possibilità di includere, come consolidate, nel consolidato nazionale le stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati dell’Unione Europea, senza l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni in tali società da consolidare.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, anche in seguito al trasferimento della partecipazione nella controllata dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre, continuano a sussistere in capo alla società istante, controllante, i requisiti richiesti dal legislatore per la prosecuzione del regime della tassazione di gruppo con la società consolidata, attraverso la sua stabile organizzazione italiana.

I requisiti richiesti sono, infatti:

  • la condizione che la società consolidante sia una società residente in un Paese dell’Unione Europea;
  • la condizione che la società consolidante eserciti in Italia, attraverso una stabile organizzazione italiana, un’attività commerciale effettiva.

In virtù delle nuove norme, è venuto meno l’obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società consolidate. Quindi, non impedisce la prosecuzione del consolidato tra l’istante consolidante e la società consolidata il trasferimento della partecipazione nella seconda società dal patrimonio della stabile organizzazione della consolidante al patrimonio della casa madre. Non può ritenersi che, per la prosecuzione dei consolidati già esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sia necessaria la permanenza della partecipazione nelle società consolidate nel patrimonio della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Non verificandosi una causa di interruzione del consolidato fiscale esistente e non essendovi alcun mutamento dell’ambito di consolidamento, non sussiste alcun obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento della partecipazione totalitaria nella società consolidata dalla stabile organizzazione alla casa madre.

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