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19 Settembre 2014

Tra il sostituto d’imposta ed il sostituito opera la solidarietà passiva con tutte le conseguenze che ne derivano

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Nella Sentenza n. 19580 del 17 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il rapporto che si costituisce tra il sostituto d’imposta ed il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il Fisco, con la conseguente applicabilità dei principi che disciplinano tale tipo di obbligazioni, compreso quello contenuto all’articolo 13o6 del codice civile, riguardante l’estensione del giudicato.

In particolare, secondo tale disposizione, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, ma gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore.

Con riferimento alla questione della solidarietà passiva tra sostituto d’imposta e sostituito, la Corte di Cassazione ha richiamato la propria precedente giurisprudenza nella quale era stato affermato che il fatto che l’articolo 64, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 definisca il sostituto d’imposta come colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in relazione alla fase di riscossione) obbligato solidale d’imposta, e, quindi, egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva.

La Cassazione ha, inoltre, precisato che la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto di accertamento di avvalersi della sentenza favorevole emessa nei confronti di altro coobbligato presuppone che la decisione sia divenuta definitiva e che l’eventuale giudizio promosso dal primo non si sia definitivamente concluso in modo a lui sfavorevole.

L’esercizio della facoltà suddetta non è precluso al condebitore solidale per il solo fatto di non essere rimasto inerme e di avere autonomamente impugnato gli avvisi di accertamento, come avvenuto nel caso di specie sottoposto all’esame della Suprema Corte. Solo la definitiva conclusione del giudizio che lo riguarda impedisce al condebitore solidale di avvalersi della pronuncia favorevole emessa nei confronti di altro debitore coobbligato.

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