Una richiesta di consulenza giuridica sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la compatibilità del regime forfetario di determinazione del reddito (cosiddetto “tonnage tax“) applicabile alle società che operano nel settore marittimo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 457 del 1997, in favore dei sostituti d’imposta, in caso di ritenuta operata su redditi da lavoro dipendente o autonomo del personale di bordo imbarcato in navi iscritte nel Registro internazionale.
Secondo quanto osservato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 104 del 17 novembre 2016, né le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, né le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 23 giugno 2005 di attuazione del regime di “tonnage tax“, prevedono l’esclusione dalla fruizione del credito di imposta disciplinato dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 457 del 1997 per le società aderenti al regime forfetario di determinazione del reddito del “tonnage tax“.
Da una lettura sistematica delle discipline dei due regimi risulta, inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, che l’incompatibilità tra il regime di “tonnage tax” e l’agevolazione prevista dall’articolo 4 della Legge n. 30 del 27 febbraio 1998 (la Legge di conversione del suddetto Decreto Legge n. 457 del 1997) sussista unicamente in relazione alla determinazione del reddito (esenzione dell’80% dalla base imponibile) e non anche in relazione alla spettanza del credito di imposta previsto per i marittimi.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che vi sia un’incompatibilità del regime di “tonnage tax” con l’agevolazione relativa all’esenzione dell’80 % del reddito, mentre non sussiste alcuna incompatibilità del regime di “tonnage tax” con il credito di imposta sulle ritenute operate.