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Novità Irpef - Ires
30 Marzo 2018

Tassazione dei premi di risultato: illustrate le recenti novità e forniti chiarimenti

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Con la Circolare n. 5 del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le disposizioni normative introdotte nel 2017 e nel 2018 in materia di detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale ed ha fornito alcuni chiarimenti su problematiche emerse in sede di applicazione di tale normativa.

Nelle premesse della Circolare, è ricordato che, nella Legge di Stabilità per il 2016, è prevista l’applicazione permanente di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 % da applicare sui premi di risultato collegati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, fino ad un importo complessivo di 2.000 Euro lordi, elevati a 2.500 Euro in caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’agevolazione in questione era prevista limitatamente ai premi di risultato corrisposti ai lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, erano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 50.000 Euro.

Sono, successivamente, intervenute altre disposizioni (della Legge di Bilancio per il 2017, del Decreto Legge n. 50 del 2017, della Legge di Bilancio per il 2018) che hanno potenziato l’accesso a tale imposta sostitutiva ed hanno, altresì, incentivato il ricorso a forme di welfare ritenute maggiormente meritevoli di tutela per il soddisfacimento delle esigenze sociali.

Il primo capitolo della Circolare è dedicato alle modifiche introdotte alla disciplina dei premi di risultato dalla Legge di Bilancio per il 2017 e dal Decreto Legge n. 50 del 2017. In particolare, in questo capitolo, vengono trattati i seguenti temi:

  • l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato;
  • le agevolazioni previdenziali ed il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Il secondo capitolo della Circolare riguarda, invece, la conversione del premio di risultato con beni e servizi prevista all’articolo 51, comma 4, del TUIR, con particolare attenzione alla:

  • sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali,
  • sostituzione del premio di risultato con la concessione di prestiti,
  • sostituzione del premio di risultato con la concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati,
  • sostituzione del premio di risultato con la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario.

Inoltre, sono illustrate le questioni relative alla:

  • conversione del premio di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari,
  • conversione del premio di risultato con contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale,
  • conversione del premio di risultato con azioni.

Il terzo capitolo della Circolare è dedicato alle modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 specificamente all’articolo 51, comma 2, del TUIR. I temi trattati sono:

  • copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie – articolo 51, comma 2, lett. f-quater), del TUIR,
  • benefit erogati in base al contratto nazionale – articolo 51, comma 2, lett. f), del TUIR,
  • somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale – articolo 51, comma 2, lett. d-bis, del TUIR.

Il quarto capitolo della Circolare è destinato ad ulteriori chiarimenti in materia di premi di risultato e di benefit esclusi dal reddito. In particolare, sono trattate le seguenti tematiche:

  • i premi di risultato erogati da più datori di lavoro: limiti di premio agevolabile;
  • i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti in misura differenziata;
  • il periodo di misurazione del risultato incrementale raggiunto dall’azienda;
  • i premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali;
  • la registrazione del contratto;
  • i risultati aziendali territoriali o di gruppo;
  • le anticipazioni e gli acconti di premi di risultato;
  • i benefit sostitutivi di premi di risultato erogati mediante voucher: momento di percezione;
  • i benefit erogati a categorie di dipendenti;
  • i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
  • la rimborsabilità delle spese sostenute nei precedenti periodi d’imposta e la conservazione della documentazione.

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