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17 Febbraio 2023
4 Minuti di lettura

Superbonus per le Onlus: chiarimenti sulle modalità di calcolo del limite di spesa ammesso alla detrazione.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti riguardo alle modalità di applicazione della disposizione del “Decreto Rilancio” riguardante il Superbonus per le spese sostenute dalle Onlus, dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri (comma 10-bis dell’articolo 119).

La disposizione in questione, nella versione attualmente vigente, prevede che tali enti possano beneficiare di particolari modalità di calcolo. In generale, infatti, esercitano la propria attività in edifici di grande dimensioni e verrebbero, pertanto, penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate soltanto in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto degli interventi, dal momento che interi immobili sono spesso individuati catastalmente come singola unità immobiliare.

In particolare, il comma 10-bis dell’articolo 119 del “Decreto Rilancio” stabilisce che, per tali soggetti, il limite di spesa ammesso alla detrazione del Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato nell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Il primo paragrafo della Circolare riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in questione. Viene, in particolare, evidenziato che non possono usufruire del Superbonus le Aziende di Servizio alla Persona e tutti gli enti del Terzo Settore che non sono espressamente richiamati dalla disciplina del Superbonus.

Nella Circolare, è, inoltre, precisato che il passaggio dall’Anagrafe delle Onlus al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito dal Codice del Terzo Settore, non fa venire meno la possibilità di fruire del Superbonus per le Onlus, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti prescritti in materia.

Il secondo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate è dedicato all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina ed ai requisiti. Affinché trovi applicazione la nuova disposizione è necessario che il destinatario dell’agevolazione sia una Onlus, un’Organizzazione di Volontariato o un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Ulteriore condizione è costituita dalla circostanza che gli edifici di categoria catastale B/1 (collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme), B/2 (ospedali e case di cura senza fine di lucro) e D/4 (ospedali e case di cura con fine di lucro), oggetto degli interventi agevolabili, siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del comma 10-bis dell’articolo 119 del “Decreto Rilancio”).

Sono, inoltre, fornite delle indicazioni più specifiche riguardo a quelle che devono essere le caratteristiche degli immobili oggetto degli interventi agevolabili e riguardo al divieto di percezione dei compensi da parte degli amministratori degli enti, così come riguardo all’esercizio del possesso o della detenzione rispetto agli immobili.

Rispetto a quest’ultimo aspetto, nella Circolare è ricordato che la disciplina generale del Superbonus prevede che possa costituire titolo idoneo a consentire che un’Organizzazione di Volontariato fruisca dell’agevolazione, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su un immobile di proprietà comunale, una convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, in base alla quale l’Organizzazione di Volontariato detenga l’immobile stesso al fine di svolgere la propria attività di assistenza e sostegno delle persone fragili e bisognose. Al fine, però, dell’applicazione della disposizione del comma 10-bis, deve essere rispettata l’ulteriore condizione che il possesso dell’immobile derivi da uno dei titoli indicati nella disposizione stessa (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito). Si tratta, infatti, di un’elencazione tassativa. L’ente non potrà, quindi, avvalersi delle specifiche modalità di calcolo previste al comma 10-bis, se detiene l’immobile tramite un contratto di locazione, pur svolgendo in tale immobile attività di prestazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali.

Nel terzo paragrafo della Circolare sono inseriti, infine, i chiarimenti riguardanti il limite di spesa ammesso e le modalità di calcolo.

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