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29 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Superbonus per immobile locato: sì, anche se il proprietario dell’immobile è una società

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di Superbonus.

L’istante ha preso in locazione, insieme al coniuge, un immobile con accesso autonomo dalla strada pubblica ed autonome utenze per gas ed energia elettrica. L’immobile è di proprietà di una società a responsabilità limitata ed è situato in un edificio nel quale la società stessa ha anche altri immobili adibiti ad attività commerciale.

L’istante vorrebbe effettuare dei lavori di riqualificazione energetica sull’immobile in locazione. Potrà fruire del Superbonus, anche se la proprietaria dell’immobile è una società?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 376 del 13 luglio 2022, ha ricordato quanto già precisato in precedenza riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus. La detrazione in questione spetta anche alle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione e che sostengono spese per interventi su immobili detenuti in base ad un titolo idoneo, come un contratto di locazione, al momento dell’avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se precedente all’avvio dei lavori, e che hanno il consenso all’esecuzione dei lavori stessi da parte del proprietario dell’immobile.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la detrazione spetta anche per gli interventi di risparmio energetico realizzati su unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Per “accesso autonomo dall’esterno” si deve intendere un accesso indipendente, non in comune con altre unità immobiliari, chiuso da un cancello o da un portone di ingresso che consenta l’accesso dalla strada o dal cortile o da un giardino eventualmente anche di proprietà non esclusiva. Inoltre, un’unità immobiliare può dirsi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Al fine dell’applicazione del Superbonus, occorre verificare se sussistono contestualmente il requisito dell’indipendenza funzionale dell’immobile e dell’accesso autonomo dall’esterno, indipendentemente dalla circostanza che l’edificio del quale l’unità immobiliare fa parte sia costituito o meno da un condominio.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione del Superbonus può trovare applicazione ai lavori effettuati su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con un accesso autonomo dall’esterno, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa in materia, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio che non possa beneficiare del Superbonus in quanto composto da più unità immobiliari di proprietà di una società e, dunque, di un soggetto diverso da una persona fisica che opera al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, un’arte o una professione.

Riguardo al caso specifico descritto nell’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, affinché si possa riconoscere l’indipendenza funzionale dell’immobile, è necessario che l’immobile stesso sia dotato di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva. Quindi, soltanto se l’immobile in questione, oltre alle utenze indicate dell’energia elettrica e del gas, abbia almeno un’altra installazione o impianto di proprietà esclusiva (come l’impianto per l’approvvigionamento idrico o l’impianto di climatizzazione invernale), l’istante, titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato, potrà fruire del Superbonus. Dovrà, altresì, essere rispettata la condizione del consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori.

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