Con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014, sono state approvate le integrazioni agli studi di settore, considerate indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza.
Nel Decreto ministeriale sono stati individuati alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta applicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Si tratta dei seguenti indicatori di coerenza:
– incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
– valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;
– valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
– mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;
– mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;
– mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
E’ stato, inoltre, precisato che comunque trovano applicazione agli studi di settore in vigore per l’anno 2013 e per le annualità successive gli indicatori di coerenza individuati dalla normativa fiscale e contabile di riferimento per il periodo d’imposta 2011.
Quanto all’indicatore di normalità economica che si basa sul valore dei beni strumentali, ne è prevista l’applicazione con riferimento a 46 studi di settore, evoluti nel 2013, che presentano, nelle funzioni di ricavo/compenso, coefficienti relativi alla variabile “Valore dei beni strumentali” e che prevedono, nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
La condizione di non normalità si ha in caso di presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e di mancata indicazione del corrispondente valore dei beni strumentali nei dati contabili (rigo F29 campo 1 per le attività d’impresa e rigo G14 campo 1 per le attività di lavoro autonomo).
Nel Decreto è stato, altresì, precisato che l’indicatore “Margine per addetto non dipendente” non fornirà esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il periodo d’imposta 2013.
Inoltre, sono state integrate le analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell’ambito degli studi di settore, a partire dal periodo d’imposta 2013, a seguito dell’istituzione di alcuni nuovi Comuni.
Con un Comunicato Stampa del 3 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha, infine, reso noto che è stato dato parere positivo da parte della Commissione degli esperti ai correttivi anticrisi per gli studi di settore per il 2013.
I correttivi in questione rientrano nelle quattro categorie già previste per il periodo d’imposta 2012: gli interventi relativi all’analisi della normalità economica; i correttivi specifici per la crisi; i correttivi congiunturali di settore; i correttivi congiunturali individuali.