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4 Settembre 2015

Spese sanitarie e dichiarazione precompilata: definite le modalità di trasmissione dei dati da parte di farmacie, medici e strutture

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In un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2015, sono state definite le modalità di trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, che verranno utilizzati per l’elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

In particolare, con il Decreto in questione, viene regolata la trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie e dei medici.

All’articolo 3 del Decreto Ministeriale, è ricordato che la trasmissione non deve essere effettuata qualora l’assistito abbia manifestato la relativa opposizione al momento dell’emissione del documento fiscale.

E’, inoltre, precisato che l’opposizione può essere espressa, in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che rilascia lo scontrino il codice fiscale indicato sulla Tessera Sanitaria, e, negli altri casi, richiedendo al medico o alla struttura sanitaria che emette il documento fiscale di annotare l’opposizione alla trasmissione dei relativi dati. L’informazione di tale opposizione dovrà essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria.

L’annotazione dell’opposizione, però, non è prevista per le spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.

Inoltre, come previsto nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 31 luglio 2015, l’assistito, per rendere nota la sua opposizione alla trasmissione, può accedere al sistema Tessera Sanitaria, nel periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, e selezionare la spese sanitarie pervenute al sistema che non dovranno essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Nel Decreto Ministeriale è presente anche un richiamo alle ulteriori modalità di comunicazione dell’opposizione definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2015.

All’articolo 5 del Decreto Ministeriale, è previsto che il sistema Tessera Sanitaria renda disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati per tipologia di spesa sanitaria, esclusi naturalmente i dati per i quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito. E’, altresì, ricordato che, per permettere agli assistiti di accedere ai dati di dettaglio delle spese sanitarie riportati nella dichiarazione precompilata, dal 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibile nell’area autenticata del proprio sito internet dedicata alla dichiarazione precompilata l’accesso ad un servizio di interrogazione puntuale.

Infine, il primo allegato al Decreto è definito “Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge n. 175/2014″.

In tale allegato, sono descritte le tipologie di prestazioni ed i dati che devono essere trasmessi dai soggetti interessati e le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla trasmissione sono le farmacie pubbliche e private, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Il secondo allegato è costituito, invece, dal Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del sistema TS.

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