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Novità Irpef - Ires
22 Maggio 2015

Spese per la realizzazione nell’azienda di un processo produttivo: non sono spese per ricerche e studi e quindi non sono deducibili integralmente

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015, ha affrontato la questione della deducibilità dei costi sostenuti da una società esercente attività di “fabbricazione di tessuti non-tessuti”, in particolare per le spese di manodopera, con riferimento alla realizzazione di un processo produttivo teso al risparmio energetico e finanziato dalla Comunità Europea.

La società aveva ricevuto tre avvisi di accertamento ai fini dell’imposta sul reddito e dell’Irap, in quanto l’Amministrazione finanziaria sosteneva che i costi non avrebbero dovuto essere dedotti integralmente, come era stato fatto dalla contribuente, ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, relativo alle spese per studi e ricerche, ma nei limiti di un terzo, ai sensi dell’articolo 103 del TUIR, riguardante le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule ed informazioni.

La contribuente sosteneva, invece, che l’articolo 103 doveva trovare applicazione soltanto nel caso di acquisto da terzi del diritto all’utilizzazione in campo industriale dell’altrui opera dell’ingegno.

I Giudici di appello avevano dato ragione alla contribuente, riconoscendo la deducibilità integrale delle spese da essa sostenute. In particolare, avevano sostenuto che l’articolo 103 del TUIR (relativo all’ammortamento dei beni immateriali) sarebbe applicabile soltanto quando l’azienda acquista da terzi il diritto ad utilizzare in campo industriale l’opera dell’ingegno, mentre l’articolo 108 del TUIR (relativo alle spese per studi e ricerche), applicabile, secondo la Commissione Tributaria Regionale al caso di specie, riguarderebbe le spese sostenute all’interno della struttura produttiva per il raggiungimento di un risultato utile.

La Corte di Cassazione ha precisato che l’articolo 103, in realtà, non si applica esclusivamente agli acquisti di beni immateriali presso terzi, ma è diretto a disciplinare in via generale l’ammortamento del costo dei diritti su prodotti dell’ingegno. In questa categoria viene ricondotto anche l’avviamento commerciale, che può anche essere considerato come un prodotto dell’ingegno, dal momento che il successo dell’impresa dipende dalla genialità dell’imprenditore.

Le spese oggetto di controversia, secondo la Corte, inoltre, non sono riconducibili alle spese relative a studi e ricerche. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, sarebbero riconducibili a tale categoria di spese gli esborsi finalizzati al potenziamento dell’impresa tramite energie intellettuali, attraverso attività che comportino il miglioramento dell’organizzazione aziendale o della competenza delle persone che con essa collaborano.

La Corte di Cassazione ha, quindi, cassato la pronuncia di secondo grado ed ha essa stessa deciso nel merito la controversia, rigettando il ricorso originario presentato dalla società contribuente.

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