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12 Ottobre 2018

Somme erogate dall’ente bilaterale ai lavoratori dipendenti: precisato il trattamento fiscale

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Ancora una risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello in materia di reddito di lavoro dipendente. Si tratta della Risposta n. 24 pubblicata il 4 ottobre 2018.

La società istante ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate che, ai rapporti di lavoro dipendente con il proprio personale, applica il contratto collettivo nazionale del settore che prevede l’obbligo di iscrizione dei dipendenti all’ente bilaterale di categoria. I contributi a tale ente bilaterale sono a carico esclusivo del datore di lavoro.

L’ente bilaterale al quale vengono versati i contributi provvede ad erogare ai dipendenti delle somme a sostegno del reddito in occasione di casi specifici, come quello della nascita di un figlio o dell’iscrizione del figlio all’asilo nido. In particolare, tali somme sono corrisposte dall’ente bilaterale al datore di lavoro che poi le corrisponde ai dipendenti in busta paga.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dalla società datrice di lavoro ai dipendenti per conto dell’ente bilaterale.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi versati dalla società istante all’ente bilaterale, in favore dei propri dipendenti, sono da considerarsi imponibili (in virtù del principio di omnicomprensività sancito all’articolo 51, comma 1, del TUIR).

Riguardo, invece, alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai dipendenti della società istante, il trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi. Devono, quindi, essere assoggettate a tassazione soltanto le prestazioni inquadrabili in una delle categorie di reddito previste all’articolo 6 del TUIR.

In particolare, le prestazioni consistenti in indennità che sono volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le stesse modalità con le quali sono tassati i redditi che vanno a sostituire.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che non rilevano ai fini fiscali, in quanto non sono inquadrabili in nessuna delle categorie di reddito previste dall’articolo 6 del TUIR, le somme erogate dall’ente bilaterale ai lavoratori dipendenti, per il tramite della società datrice di lavoro, a titolo di:

  • premio per la nascita del figlio,
  • contributo per malattia o infortunio,
  • contributo per l’iscrizione all’asilo nido o alla scuola materna,
  • contributo per permesso riconosciuto ai sensi della Legge n. 104 del 1992.

Riguardo alle somme erogate come contributo per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, nel concetto di borsa di studio, rientrano le somme corrisposte per fini di studio o di addestramento professionale o le elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o formazione. Secondo quanto previsto all’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente al soggetto erogante. Pertanto, i contributi riconosciuti per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La circostanza che tali somme vengano erogate ai lavoratori tramite il datore di lavoro e non direttamente dall’ente bilaterale non incide sul trattamento fiscale che deve essere applicato alle somme erogate. La corresponsione da parte del datore di lavoro di tali somme in busta paga è una mera modalità organizzativa concordata con l’ente bilaterale.

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