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24 Aprile 2014

Società con sede legale all’estero ed attività principale in Italia: deve essere presentata la dichiarazione dei redditi in Italia

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 17299 del 18 aprile 2014, ha ricordato la costante giurisprudenza secondo la quale l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società con residenza fiscale all’estero sussiste se le società in questione hanno stabile organizzazione in Italia, ossia quando svolgono in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale.

Non rileva, invece, il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi.

Nel caso di specie, i Giudici di merito avevano correttamente accertato che il “core business” della società contribuente si realizzava prevalentemente all’interno del territorio italiano, ed appariva slegato completamente dal luogo nel quale era stabilita la sede legale della società medesima.

La società contribuente, infatti, si occupava di promuovere, sul mercato russo e dell’Europa dell’Est, la vendita di capi di abbigliamento per conto di note case di moda italiane. La sede legale era nel Principato di Monaco, nel quale la società aveva adempiuto i propri obblighi fiscali.

L’attività principale di tale società si svolgeva in Italia. I clienti, viene descritto nella pronuncia della Cassazione, una volta individuati, venivano accompagnati in Italia, per mostrare loro, nel corso di apposite sfilate, i campioni degli articoli in vendita e veniva offerta assistenza nelle operazioni di definizione degli ordini di acquisto.

L’ufficio nel Principato di Monaco svolgeva un’attività del tutto secondaria: mera attività amministrativa di verifica di consegna della merce e di effettuazione dei pagamenti, emissione delle fatture ed invio della documentazione commerciale.

Sulla base dell’accertamento di tali circostanze, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la società fosse obbligata alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi in Italia.

La Corte di Cassazione ha, altresì, ricordato che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi provenienti dall’estero, le imposte lì pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo netto.

Nella Sentenza, però, è stato anche evidenziato che qualora si sia tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e, come avvenuto per la società contribuente nel caso in esame, non si adempia a tale obbligo, si applica la regola secondo la quale la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. 

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