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Novità Irpef - Ires
13 Aprile 2018

Società agricole e tassazione catastale: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28 dell’11 aprile 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale delle società che optano per la tassazione catastale.

La società istante è una società agricola che esercita attività di coltivazione di vigneti ed uliveti, oltre che di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e servizi agricoli connessi. I suoi prodotti vengono venduti sia in Italia, che all’estero.

Dal 2016, il 90 % del capitale sociale della società istante è detenuto da un’altra società a responsabilità limitata. Quest’ultima è una holding che si occupa della detenzione di azioni e quote e, in parte, della gestione di aziende agricole. Dal periodo d’imposta 2016 la società istante ha optato per il regime “catastale” (articolo 32 del TUIR) e, dal periodo d’imposta 2017, intende optare, insieme alla società controllante, per il regime del consolidato nazionale.

Il primo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di esercizio dell’opzione per il regime “catastale”. Riguardo a questo punto specifico, l’istante ha rappresentato che, nonostante avesse optato per il regime in questione già dal periodo d’imposta 2016, abbia omesso di comunicare l’opzione nella dichiarazione Iva 2017 presentata nel febbraio del 2017. Allo stesso tempo, l’istante ha provveduto a versare l’Ires dovuta per tale periodo sulla base di un calcolo delle imposte che tiene conto delle regole del regime “catastale”. L’opzione è stata, poi, dichiarata nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2017.

La questione si pone perché la società istante, nel bilancio chiuso al 31 dicembre del 2016, ha accantonato le imposte senza applicare le regole del regime “catastale”. Il dubbio posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è, quindi, se, ai fini della validità dell’opzione dal periodo d’imposta 2016, possano rilevare come comportamenti concludenti rilevanti soltanto i versamenti effettuati nel corso dell’anno all’Erario e la dichiarazione dei redditi o occorra tenere conto anche del calcolo delle imposte effettuato in bilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito la normativa in materia. In particolare, ha ricordato che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole possono optare per la tassazione su base catastale. Tali società possono qualificarsi come società agricole se:

  • la ragione sociale o la denominazione sociale contengono l’indicazione “società agricola”;
  • l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività indicate all’articolo 2135 del Codice Civile (attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali ed attività connesse). Il requisito formale deve avere un riscontro nell’attività svolta concretamente dalle società.

In quanto alle modalità di esercizio dell’opzione, le società agricole devono comunicare l’opzione per il regime “catastale” nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta deve essere comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che ha esercitato l’opzione è vincolato alla concreta applicazione del regime “catastale” per almeno un triennio. Successivamente a tale periodo minimo di permanenza, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, in materia di esercizio di opzioni, è previsto che l’opzione o la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumano da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata soltanto alla sua concreta attuazione dall’inizio dell’anno o dell’attività. Inoltre, resta ferma la validità dell’opzione anche nell’ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, comunque sanzionabili secondo le disposizioni vigenti.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione dell’opzione (con possibilità di ravvedimento operoso), il comportamento concludente posto in essere dal contribuente (versamento delle imposte secondo le regole del regime “catastale” e dichiarazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 per il periodo d’imposta 2016) non compromette la possibilità di determinare il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR già dal periodo d’imposta 2016. L’opzione, infatti, resta valida.

Inoltre, a rilevare sono i comportamenti posti in essere dal contribuente in ambito fiscale. Non è, pertanto, di ostacolo la circostanza che la società istante abbia, nel bilancio relativo al 2016, stanziato le imposte calcolate sul reddito determinato secondo le regole ordinarie e non secondo le regole del regime prescelto.

Il secondo quesito posto dall’istante riguarda la possibilità di optare, come società consolidata, per il regime della tassazione di gruppo insieme alla società controllante, nonostante l’esercizio dell’opzione per il regime “catastale”.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, non rientrando la società istante in nessuna delle ipotesi previste dalla normativa in materia di tassazione di gruppo come cause di esclusione e mancando una disposizione che escluda espressamente la partecipazione alla tassazione di gruppo delle società agricole che hanno optato per la determinazione catastale del reddito, possa ritenersi che l’istante possa optare dal 2017 per il consolidato, purché naturalmente sussistano, fin dall’inizio del periodo d’imposta, tutti gli altri requisiti richiesti per l’accesso alla tassazione di gruppo.

Il terzo quesito riguarda la possibilità di dedurre dal reddito complessivo netto globale del gruppo l’eccedenza di ACE generata dalla controllante, dal momento che nel reddito complessivo è confluito anche il reddito dell’istante che, in quanto società agricola che ha optato per il regime “catastale”, costituisce un soggetto escluso dal beneficio dell’ACE.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che dal reddito complessivo globale netto dal quale è ammessa la deduzione dell’eccedenza dell’ACE generata dalle singole società del gruppo deve essere scomputata una quota pari al reddito agrario imputato al consolidato dalla società istante. Il reddito così ottenuto (quindi, il reddito globale al netto della quota proveniente dalla società agricola) costituisce la base di calcolo della capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione ACE attribuita da ciascuna società del gruppo. Il reddito in questione costituisce, inoltre, la base di calcolo per determinare l’eventuale eccedenza non attribuita al consolidato da ciascuna società, che potrà essere utilizzata in deduzione nell’esercizio successivo o in compensazione dell’Irap.

Riguardo al quarto quesito, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la società istante potrà scegliere di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni immobili e realizzate durante la vigenza del regime “catastale”, qualora ricorrano i requisti richiesti dalle norme in materia.

Il quinto quesito riguarda la possibilità per la società istante di dedurre, durante la vigenza del regime “catastale”, gli interessi passivi indeducibili negli esercizi precedenti fino al 2015.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, nell’ambito del regime prescelto dalla società istante, il reddito è determinato in modo forfetario. Quando il legislatore ha voluto far concorrere in modo ordinario, alla determinazione del reddito, alcune componenti, ha fatto un richiamo espresso alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Pertanto, durante la validità del regime “catastale”, mancando un esplicito rinvio del legislatore, non potrà trovare applicazione il comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, che, appunto, prevede che gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d’imposta siano dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, a determinate condizioni.

Qualora, invece, la società fuoriesca dal regime “catastale”, ricorrendo le condizioni previste dalla norma predetta, potrà portare in abbattimento dal reddito determinato in via ordinaria gli interessi passivi indeducibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2016.

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