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Novità Irpef - Ires
7 Novembre 2014

Silenzio rifiuto avverso la richiesta di rimborso formulata in dichiarazione: si può impugnare anche prima del decorso del termine di quattro anni

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23506 del 4 novembre 2014, ha dato ragione al contribuente nella causa scaturita dall’impugnazione del silenzio rifiuto dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso Irpef.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto dal contribuente sostenendo che questi non avrebbe potuto proporre ricorso avverso il silenzio rifiuto prima del decorso del termine di quattro anni dalla dichiarazione (termine previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria).

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dal contribuente nella parte in cui afferma che non ha nessuna influenza sul termine di cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e sul conseguente dovere dell’Amministrazione di procedere al rimborso spettante sulla base della dichiarazione presentata, quanto disposto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al potere di accertamento e di rettifica.

Secondo la Cassazione, infatti, né il termine di cui all’articolo 36 bis, né quello di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, escludono che il contribuente, che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione, possa ricorrere avverso il silenzio dell’Amministrazione finanziaria sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. E ciò ancor più nel caso di specie, in cui il contribuente aveva, con successiva raccomandata, sollecitato la liquidazione già richiesta.

La Cassazione ha, altresì, ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare della dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, non incide sull’ordinario termine di prescrizione decennale. Quindi, il termine di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 non incide sul diritto del contribuente di agire avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione riguardo alla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi.

La pronuncia di secondo grado è stata, pertanto, cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

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