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Novità Irpef - Ires
2 Dicembre 2022
4 Minuti di lettura

Sì al Superbonus in caso di installazione dell’ascensore esterno all’edificio.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito riguardante il Superbonus.

A presentare istanza di interpello è stato un condominio che intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio al quale è applicabile il Superbonus. Allo stesso tempo, è prevista la realizzazione di un intervento di installazione di un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento principale. In particolare, l’ascensore sarà posizionato su un’area destinata ad autorimessa. Nell’edificio dell’autorimessa sono presenti diversi box pertinenziali di unità immobiliari del condominio istante, ma anche di unità immobiliari ricomprese in edifici condominiali vicini.

Per l’intervento di installazione dell’ascensore esterno, il condominio potrà usufruire del Superbonus? In alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, il condominio potrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione?

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 580 del 1° dicembre 2022, ha richiamato la normativa in materia ed anche la Circolare n. 23 del 2022 nella quale è stato chiarito che, tra gli interventi “trainati” previsti da tale normativa, rientrano gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici, che sulle singole unità immobiliari. E’ necessario che questi interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale del 1989 con il quale sono state approvate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. Soltanto questi interventi, infatti, possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, qualora sia considerato come “trainato” rispetto ad uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti”, sia realizzato congiuntamente a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio intero o delle singole unità immobiliari o, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione spetta anche quando l’installazione è effettuata all’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento di tipo “trainante” e l’impianto realizzato viene ad essere adiacente all’edificio.

Ai fini della fruizione del Superbonus, non rileva la circostanza che l’impianto esterno all’edificio oggetto dell’intervento principale di riqualificazione energetica sia collocato in un’area pertinenziale di tale edificio. Ciò che rileva è sempre la circostanza che l’intervento rispetti le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale del 1989.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, affermato che, nel caso specifico descritto nell’istanza di interpello, nel rispetto di ogni altra condizione prescritta dalla normativa, le spese sostenute dal condomini che appartengono al condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell’ascensore posizionato all’esterno dell’edificio condominiale devono ritenersi ammesse al Superbonus.

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