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5 Ottobre 2018

Servizi faunistico – venatori: il regime agevolato delle attività connesse si applica a determinate condizioni

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Nella Risoluzione n. 73 del 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicabile ai fini delle imposte sul reddito all’attività faunistico – venatoria esercitata sul fondo dall’imprenditore agricolo, sia come persona fisica, che come società semplice, e, in particolare, al reddito derivante da tale attività qualora sia stata autorizzata dall’amministrazione territoriale competente.

L’attività svolta dall’imprenditore agricolo consiste, nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, nell’effettuazione, mediante l’impiego di mezzi ed attrezzature agricoli e con l’intervento di lavoratori assunti con contratti agricoli, dei seguenti lavori:

  • allevamento di selvaggina, alimentata con i mangimi ottenuti dai terreni dell’azienda agricola;
  • concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo;
  • realizzazione di interventi agro-forestali per mantenere e ricostruire l’habitat.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 56-bis del TUIR prevede regimi fiscali agevolati per la determinazione del reddito d’impresa derivante dalle “attività connesse” all’attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento degli animali. Affinché si possa parlare di “attività connesse” devono sussistere alcuni requisiti:

  • l’imprenditore che svolge le “attività connesse” deve essere lo stesso imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco o l’allevamento di animali (requisito soggettivo);
  • per lo svolgimento delle “attività connesse” l’imprenditore deve utilizzare prevalentemente attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale (requisito oggettivo).

E’ da considerarsi “normale” l’impiego delle attrezzature nell’attività principale in via continuativa e sistematica. L’utilizzo delle attrezzature soltanto in modo occasionale e sporadico nell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o nell’attività di allevamento degli animali non è, invece, da considerarsi “normale”. Le attrezzature agricole e le altre risorse dell’azienda agricola non devono essere impiegate dall’imprenditore agricolo nell’attività connessa in misura prevalente rispetto a quanto sono impiegate nell’attività agricola principale.

Il regime fiscale agevolato applicabile consiste in un regime forfettario di determinazione dei redditi d’impresa. In particolare, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, conseguiti a seguito dell’esercizio di tali attività connesse, il coefficiente di redditività del 25 %.

Pertanto, con riferimento al caso specifico, all’imprenditore agricolo che fornisce i servizi faunistico – venatori, ed ai redditi che ne derivano, potrà trovare applicazione l’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR soltanto se l’attività di fornitura di tali servizi presenta i caratteri suddetti. Quindi, per la fornitura dei servizi faunistico – venatori dovranno prevalentemente essere utilizzate attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività principale rispetto alle attrezzature e risorse impiegate soltanto per la fornitura dei servizi.

La “prevalenza” vi sarà quando il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature e dalle risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale sarà superiore al fatturato ottenuto dall’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.

Qualora non vi sia questa “prevalenza” i redditi conseguiti dall’imprenditore agricolo a seguito della fornitura dei servizi concorreranno a formare il reddito d’impresa in base ai criteri ordinari.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime fiscale agevolato non sarà comunque applicabile qualora l’imprenditore agricolo assuma una forma giuridica diversa da quella di persona fisica, società semplice o ente non commerciale.

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