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28 Aprile 2017

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: le regole secondo la Legge di Bilancio per il 2017

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La Legge di Bilancio per il 2017 ha reintrodotto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

In particolare, la rivalutazione riguarda i beni d’impresa, diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, e le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio relativo al 2015. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, a condizione che il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2017.

Contestualmente alla rivalutazione può essere effettuato l’affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle eventuali addizionali.

Le nuove norme consentono anche il “riallineamento”, ossia l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015. Tale possibilità è consentita anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14 del 27 aprile 2017, ha chiarito che le disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio per il 2017 riguardo alla rivalutazione prevedono alcune novità rispetto alla rivalutazione disciplinata dalla Legge di Stabilità per il 2016:

  • il bilancio nel quale individuare i beni da rivalutare (ossia il bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015);
  • il bilancio nel quale deve essere eseguita la rivalutazione (ossia il bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015).

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato, inoltre, l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in materia. Tale disciplina è applicabile alle:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
  • immobilizzazioni immateriali;
  • partecipazioni (immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate).

Non possono, invece, essere oggetto di rivalutazione:

  • i beni materiali ed immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, ecc.). L’esclusione riguarda tutti i beni merce (non soltanto gli immobili merce);
  • l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari;
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento;
  • le partecipazioni che non costituiscano immobilizzazioni finanziarie.

La rivalutazione può riguardare anche i beni già ammortizzati e le immobilizzazioni in corso. I beni da rivalutare devono essere iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015, sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo. I beni in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore soltanto se ha esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della rivalutazione, possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Sono ammesse alla rivalutazione anche le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Possono beneficiare della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

Un intero paragrafo della Circolare è, inoltre, dedicato alle modalità di rivalutazione.

I paragrafi successivi riguardano:

  • la disciplina del saldo attivo di rivalutazione,
  • la rivalutazione per categorie omogenee,
  • gli effetti fiscali della rivalutazione,
  • la disciplina dell’imposta sostitutiva,
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione,
  • la disciplina del riallineamento per le imprese non IAS/IFRS,
  • la disciplina del riallineamento per le imprese IAS/IFRS.
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