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7 Febbraio 2020

Ritenute fiscali negli appalti: approvato il certificato che riduce gli adempimenti

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2020, è stato approvato lo schema di certificato relativo alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova normativa introdotta dal Decreto Fiscale 2020 riguardo al versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti.

Nel Provvedimento, è precisato che si tratta di un certificato esente da imposta di bollo e tributi speciali.

Il certificato deve essere messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

In particolare, il certificato è messo a disposizione dell’impresa appaltatrice o di un suo delegato presso un qualsiasi ufficio territoriale della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa stessa. Per i grandi contribuenti, il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni Regionali.

L’impresa o il delegato possono segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato dei dati che non siano stati presi in considerazione. L’ufficio, quindi, dovrà verificare tali dati e richiedere, se necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che sono tenuti a dare riscontro, secondo tempi e modalità concordati. Se ricorrono i presupposti, viene emesso un nuovo certificato.

Ricordiamo che il Decreto Fiscale 2020 ha introdotto nuovi adempimenti a carico dei committenti e degli appaltatori e subappaltatori, per contrastare l’omesso versamento delle ritenute. Infatti, i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente medesimo o ad esso riconducibili, sono ora tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria ed alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute che sono state trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Affinché l’impresa committente possa verificare l’ammontare complessivo degli importi versati, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, nel caso delle imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di versamento delle ritenute ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidati dal committente. Devono essere, in tale sede, specificati le ore di lavoro che sono state prestate da ciascun percipiente in esecuzione di quell’opera o di quel servizio, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente che sia collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con indicazione specifica delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Questi obblighi, però, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o le imprese subappaltatrici consegnano all’impresa committente il certificato suddetto, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e che attesta la sussistenza di alcuni requisiti previsti dalla normativa.

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