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Novità Irpef - Ires
10 Gennaio 2020

Convertito in legge il Decreto Fiscale 2020: nuove scadenze per il 730 e novità per otto per mille Irpef e ritenute negli appalti

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 il testo del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020) coordinato con la relativa Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019. In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche alla disciplina originaria.

Con riferimento alle novità in materia di imposte sui redditi, evidenziamo qui:

  • NUOVO CALENDARIO PER IL MODELLO 730 (articolo 16-bis, Decreto Legge n. 124 del 2019). Secondo il nuovo calendario, che acquisterà efficacia a partire dal 2021, coloro che possono presentare il modello 730 avranno come scadenza il 30 settembre dell’anno successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, sia che la dichiarazione medesima sia presentata al proprio sostituto d’imposta che intende prestare l’assistenza fiscale, sia che sia presentata ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato. La scadenza del 30 settembre troverà applicazione anche nel caso in cui il contribuente intenda procedere alla presentazione della dichiarazione attraverso la trasmissione diretta della dichiarazione precompilata. Inoltre, è previsto che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possano adempiere agli obblighi di dichiarazione, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto d’imposta o ad un CAF-dipendenti, purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. E’ stabilito, altresì, che i CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati provvedano ad effettuare i loro adempimenti (in particolare, ci si riferisce alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, alla consegna al contribuente di copia del modello elaborato e del prospetto di liquidazione ed alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte) secondo cinque diverse finestre temporali: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio, la scadenza è quella del 15 giugno di ciascun anno; per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno, la scadenza per gli adempimenti è il 29 giugno; per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio, la scadenza è il 23 luglio di ciascun anno; per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto, la scadenza è il 15 settembre; per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre, la scadenza è il 30 settembre di ciascun anno. Riguardo alle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta non dovrà più provvedervi a scadenze fisse (retribuzioni di luglio o pensioni di agosto o settembre), ma con la prima retribuzione utile e, comunque, con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione o, nel caso delle pensioni, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione. L’eventuale comunicazione al sostituto d’imposta di non trattenere l’acconto di novembre o di trattenerlo in misura inferiore rispetto a quanto risulta dal prospetto di liquidazione potrà essere effettuata entro il 10 ottobre (e non più entro il mese di settembre).  Sono state modificate anche altre date collegate alla presentazione della dichiarazione dei redditi: entro il 16 marzo (e non più entro il 31 marzo ed il 7 marzo) dovranno essere consegnate ai contribuenti e trasmesse all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche da parte dei sostituti d’imposta; entro il 30 aprile (e non più entro il 15 aprile) dovranno essere messe a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate; entro il 16 marzo (e non più il 28 febbraio) dovrà essere effettuata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati relativi ad oneri e spese, deducibili e detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.
  • DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (articolo 46-bis, Decreto Legge n. 124 del 2019). A partire dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, la quota dell’otto per mille dell’Irpef devoluta alla diretta gestione statale verrà ripartita in cinque quote sulla base delle cinque specifiche tipologie di interventi per i quali i contribuenti potranno manifestare la loro scelta: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione dei beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici pubblici. E’ indicato espressamente che le risorse della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028, riferite agli interventi che rientrano nella quinta tipologia (edilizia scolastica) non potranno essere destinate ad altri scopi. Inoltre, tale quota dovrà essere divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, del Centro ed Isole e del Sud, così da ridurre i divari territoriali e da perseguire un’equa distribuzione territoriale. Infine, le risorse dell’otto per mille dell’Irpef destinate all’edilizia scolastica dovranno finanziare prioritariamente (e non esclusivamente, come prima previsto) interventi divenuti necessari per eventi eccezionali ed imprevedibili.
  • RITENUTE FISCALI PER APPALTI E SUBAPPALTI (articolo 4, Decreto Legge n. 124 del 2019). In base alla nuova disciplina frutto della conversione in legge del Decreto Fiscale 2020, i soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria ed alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. E’ precisato che il versamento delle ritenute deve essere effettuato con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, in caso di imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento delle ritenute ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla prestazione effettuata ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore. Nel caso in cui, alla data entro la quale devono essere trasmesse le deleghe di pagamento, è maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non hanno ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni suddette sui lavoratori impiegati o risulta omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20 % del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati che risultano dalla documentazione trasmessa, dandone, altresì, comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In questi casi, non è possibile per l’impresa appaltatrice o affidataria avviare alcuna azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito che vanta ed il cui pagamento è stato sospeso, finché non viene eseguito il pagamento delle ritenute fiscali. Gli obblighi suddetti non operano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza suindicata, di alcuni requisiti: di essere in attività da almeno tre anni, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta ai quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse. Inoltre, è necessario che le società non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute ed ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere dei provvedimenti di sospensione. La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate ed ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
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