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Novità Irpef - Ires
30 Ottobre 2020

Sì alla ritenuta d’acconto per i contributi erogati dai Comuni alle imprese costrette a chiudere

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dai Comuni in favore delle attività d’impresa operanti nel proprio territorio e soggette a chiusura durante l’emergenza Coronavirus.

Il Comune che ha presentato l’istanza di interpello ha previsto l’erogazione di contributi economici una tantum in favore di alcune attività del proprio territorio che sono state soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria. Questo intervento trae spunto dal contributo a fondo perduto introdotto con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020. In sede di erogazione l’intervento medesimo è stato assoggettato a ritenuta d’acconto del 4 %.

Il quesito riguarda la correttezza di tale trattamento fiscale.

Nella Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contributo a fondo perduto introdotto dal Governo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. Non è, pertanto, soggetto alla ritenuta d’acconto.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che le norme di esenzione tributaria hanno, però, carattere speciale e sono di stretta interpretazione. Quindi, il trattamento speciale riservato al contributo a fondo perduto previsto a livello nazionale dal Decreto “Rilancio” non può essere applicato ad altre fattispecie.

Considerando tutto ciò e in assenza di una espressa previsione di legge che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre applicare le regole ordinarie che disciplinano la tassazione diretta.

A tal proposito, è stato ricordato che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati ricavi i contributi in denaro o il valore normale dei contributi in natura spettanti in base ad un contratto e i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. Sono considerati, invece, sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità. Si tratta dei contributi in conto capitale.

I contributi in conto capitale consistono in un generico potenziamento dell’apparato produttivo dell’impresa e assumono rilevanza fiscale nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore. Si tratta di contributi che concorrono al reddito interamente nell’esercizio in cui sono stati conseguiti o, a scelta del contribuente, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, in quote costanti.

Inoltre, i contributi concessi specificamente in relazione all’acquisto di beni ammortizzabili, detti anche “contributi in conto impianti”, non generano né sopravvenienze attive, né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto al bene al quale sono collegati. Si tratta, quindi, di contributi che non rivestono una autonoma rilevanza fiscale, ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono concessi.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato quanto chiarito con una Risoluzione del gennaio del 2010, ossia che il criterio che deve essere seguito per distinguere i diversi contributi è la finalità per la quale il contributo viene assegnato. Questo vuol dire che:

  • i contributi in conto esercizio si distinguono perché sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione;
  • i contributi in conto capitale si distinguono perché sono destinati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa, senza che la loro erogazione sia collegata alla necessità di effettuare uno specifico investimento;
  • i contributi in conto impianti si distinguono perché sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato che, secondo una disposizione del D.P.R. n. 600 del 1973, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 % a titolo di acconto delle imposte sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La disposizione, pertanto, non individua esattamente i contributi che devono essere assoggettati a ritenuta, ma piuttosto quelli che sono esclusi dall’ambito di applicazione della ritenuta.

Con riferimento al caso specifico sottoposto alla sua attenzione con l’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non esiste nell’ordinamento una norma che escluda la tassazione dei contributi erogati dai Comuni e, pertanto, dovranno essere assoggettati alle regole di tassazione suesposte.

In particolare, il contributo erogato dal Comune non è destinato all’acquisto di beni strumentali, ma rappresenta un sostegno economico straordinario alle imprese. Quindi, il contributo in questione assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi ed è da assoggettare, al momento dell’erogazione, alla ritenuta a titolo d’acconto del 4 %, come correttamente deciso con la delibera comunale.

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