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Novità Irpef - Ires
9 Gennaio 2015

Rimborso dell’Ires in base alla nuova disciplina della deducibilità dell’Irap: la cessione del relativo credito è ammessa

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Nella Risoluzione n. 117 del 29 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità forfetaria ed analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società per azioni, soggetto consolidante, che nel 2009 aveva presentato, per via telematica, con riferimento ai periodi d’imposta 2004 – 2007, un’istanza di rimborso dell’Ires in base alla disciplina della deducibilità forfetaria dalle imposte sui redditi della quota di Irap relativa al costo del lavoro ed agli oneri per interessi, prevista dal Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008.

La medesima società, successivamente, nel marzo 2013, aveva presentato istanza telematica di rimborso Ires in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, a seguito della mancata deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’Irap relativa al costo del personale dipendente, in relazione ai periodi d’imposta 2004 – 2011.

Il quesito posto specificamente dalla società in questione riguarda l’applicabilità alla cessione del credito risultante dalle predette istanze di rimborso della disciplina risultante dal combinato disposto dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 1 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 384 del 30 settembre 1997.

Tali disposizioni prevedono una disciplina speciale della cessione del credito d’imposta rispetto alla disciplina generale delineata dalla norma civilistica. In particolare, tale disciplina speciale limita la cedibilità del credito d’imposta ai crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta limitazione non è comunque di ostacolo alla cedibilità del credito d’imposta in questione, chiesto a rimborso secondo le norme in materia.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, sussiste una evidente equiparabilità, nell’ambito della disciplina della cessione dei crediti, tra l’istanza telematica di rimborso presentata a seguito della riliquidazione della dichiarazione e la richiesta di rimborso effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

A cedere il credito chiesto a rimborso può essere soltanto la società consolidante, essendo l’unico soggetto legittimato, nell’ambito del consolidato, a chiedere il rimborso dell’Ires.

Ulteriori osservazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardo al secondo quesito posto dalla società istante in merito alla possibilità di qualificare come onere finanziario il differenziale tra il valore nominale dell’eventuale credito ceduto pro soluto e la somma corrisposta dalla banca per il suo acquisto.

La rappresentazione in bilancio della differenza predetta, da parte della società istante, risulta coerente con gli accordi contrattuali, in base ai quali la società medesima non garantisce la solvenza del debitore ceduto e le competenze sono costituite dagli interessi maturati ad un determinato tasso fisso di sconto.

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che la qualificazione contabile di onere finanziario, rilevata in bilancio e coerente con le pattuizioni contrattuali, assume rilevanza ai fini fiscali, con la conseguente applicazione della disciplina della deducibilità dal reddito imponibile ex articolo 96 del TUIR.

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