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Novità Irpef - Ires
25 Novembre 2022
4 Minuti di lettura

Rimborsi spese per spostamenti dei navigator: non si tratta di indennità di trasferta.

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Con la Risoluzione n. 67 del 15 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale ai fini Irpef da applicare alle somme erogate a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie in relazione allo svolgimento dell’attività di “navigator.

Nell’ambito del contratto di collaborazione stipulato dai “navigator” è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma di denaro, pari a 300 Euro lordi mensili, a titolo di rimborso forfettario delle spese considerate necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività, come le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso alcuni punti designati in ciascuna Regione.

La richiesta di chiarimenti riguarda tale rimborso forfettario. Rientra tra le indennità percepite per le trasferte previste all’articolo 51, comma 5, del TUIR?

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che siano assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione in favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Inoltre, ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applica l’articolo 51 del TUIR, salvo quanto specificato all’articolo 52 del medesimo Testo Unico. E l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività).

Pertanto, anche i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati in base al principio di onnicomprensività.

La regola generale, sia che si tratti di lavoratore dipendente, sia che si tratti di lavoratore assimilato, è che tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore, in ragione del suo status, costituiscono per il lavoratore stesso reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Vi sono poi delle deroghe specifiche a questo principio generale in relazione ad alcuni componenti che non concorrono alla formazione del reddito o vi concorrono soltanto in parte, come, ad esempio, le indennità di trasferta previste al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR.

Le indennità di trasferta, come precisato in una Circolare del Ministero delle Finanze del 1997, sono corrisposte quando il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori dalla propria sede di lavoro. Per sede di lavoro si deve intendere il luogo stabilito dal datore di lavoro generalmente indicato nella lettera o nel contratto di assunzione.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei “navigator” è costituito dall’intero territorio della Provincia nella quale operano. Quindi, gli spostamenti nella Provincia di riferimento non possono essere qualificati come trasferte, dal momento che non si può parlare in questi casi di esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede naturale di lavoro.

La conclusione è che non sussistono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale previsto dall’articolo 51, comma 5, del TUIR per le indennità di trasferta alle somme forfettariamente corrisposte ai “navigator“.

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