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8 Novembre 2019

Rimborsi per mancato guadagno giornaliero: ecco le regole del trattamento fiscale

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi erogati ai lavoratori autonomi impegnati in organizzazioni di volontariato in occasione di eventi calamitosi.

Il quesito è stato posto da una Regione che ha approvato una convenzione con Ordini e Collegi professionali per l’individuazione di professionisti che, a titolo volontario, si impegnino in un’attività di ricognizione dei danni subiti dal patrimonio edilizio a causa di eventi sismici. In particolare, a tali professionisti è riconosciuto un rimborso per mancato guadagno giornaliero, a fronte di un impegno di almeno dieci giornate, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente a quello nel quale è prestata l’attività, con un limite di 103,29 Euro giornalieri. Inoltre, è previsto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio. L’erogazione di tali rimborsi avverrà secondo i parametri di riferimento contenuti nel Codice della Protezione Civile.

Il quesito riguarda la necessità per i professionisti di emettere fattura per le prestazioni rese, con riferimento al rimborso per mancato guadagno giornaliero, o altro documento contabile equivalente, e se la Regione debba procedere all’applicazione della ritenuta d’acconto, oltre ai successivi adempimenti fiscali, come la trasmissione del modello 770.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 474 del 7 novembre 2019, ha richiamato la disposizione contenuta nel D.P.R. n. 194 del 2001 secondo la quale ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto un rimborso per il mancato guadagno giornaliero, secondo le regole indicate nell’istanza di interpello. Si tratta di una disposizione che è stata abrogata dal Codice della Protezione Civile del 2018 e sostituita da altra disposizione che, però, ne riproduce il contenuto.

Nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (articolo 6, comma 2) è stabilito che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti. Vengono, quindi, ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, purché abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito di colui che le percepisce.

Sono, pertanto, imponibili le somme corrisposte ai contribuenti in sostituzione di mancati guadagni (cosiddetto “lucro cessante”), sia presenti, che futuri, purché riconducibili alle categorie di reddito individuate all’articolo 6, comma 1, del TUIR, mentre non hanno rilevanza reddituale le indennità risarcitorie che sono erogate a fronte di una perdita economica subita dal contribuente che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio (cosiddetto “danno emergente”).

La qualificazione di un provento come lucro cessante o danno emergente è compito riservato al legislatore o all’autorità giudiziaria e non è rimessa alla volontà delle parti.

Il rimborso per il mancato guadagno giornaliero corrisposto ai volontari lavoratori autonomi costituisce, in particolare, per espressa previsione normativa, “lucro cessante” in quanto sostitutivo del mancato guadagno percepito.

Quindi, si tratta di un rimborso che deve essere regolarmente fatturato da parte del lavoratore autonomo come compenso costituente per il percipiente reddito di lavoro autonomo. Nella fattura deve essere evidenziata la ritenuta a titolo d’acconto dell’Irpef dovuta.

Quanto alla Regione che eroga le somme, questa dovrà operare la ritenuta del 20 % a titolo d’acconto dell’Irpef dovuta dal professionista. Dovrà, inoltre, rilasciare la Certificazione Unica e provvedere alla compilazione e trasmissione del modello 770.

Riguardo alle spese sostenute dai professionisti per lo svolgimento dell’attività, queste devono essere sempre fatturate insieme al compenso.

Tutte le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono, invece, compensi in natura per il professionista. Non devono essere riaddebitate in fattura al committente ed il professionista non può considerare il relativo ammontare come costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

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