Ancora dei chiarimenti riguardo al nuovo regime forfettario.
L’istanza di interpello è stata presentata da una contribuente che è stata dipendente di una società a responsabilità limitata fino al mese di febbraio del 2018 quando ha avviato un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio aderendo al regime forfettario.
Nel corso dell’anno 2018, la contribuente ha percepito provvigioni soprattutto dal suo ex datore di lavoro (la S.r.l.). Riguardo all’anno 2019, l’istante ritiene che i ricavi stimati derivanti dall’ex datore di lavoro saranno in una misura inferiore al 50 % del fatturato complessivo.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per la contribuente istante di continuare ad avvalersi del regime forfettario, nonostante le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2019 alla disciplina delle cause ostative all’applicazione di tale regime agevolato.
Nella Risposta n. 134 del 6 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alla nuova normativa, non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Nella nuova causa ostativa si fa, quindi, riferimento al requisito della prevalenza. La verifica del requisito della prevalenza potrà essere effettuata soltanto al termine del periodo d’imposta.
Con riferimento al caso specifico, la contribuente potrà aderire per il 2019 al regime forfettario e la presenza della causa ostativa in questione andrà valutata per tale anno. Qualora ne sia accertata l’esistenza, la contribuente decadrà dal regime forfettario nel 2020.
Se, pertanto, al termine del 2019, risulterà che la contribuente ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ad esso, dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2020.
In conclusione, qualora, per l’anno 2019, i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili risulteranno inferiori al 50 % del fatturato complessivo non sussisterà la causa ostativa in questione e, se saranno rispettati i requisiti e non saranno presenti le altre cause ostative, non decadrà dal regime forfettario nel 2020.