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Novità Irpef - Ires
11 Ottobre 2019

Regime forfettario: ok se cambia l’intestatario della fattura, ma non il tipo di prestazione

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Ancora un’altra Risposta dell’Agenzia delle Entrate in tema di cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una contribuente che ha conseguito la laurea di primo livello in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva per poter svolgere la professione di terapista in questa area scientifico-sanitaria. Dopo aver conseguito il titolo, la contribuente ha iniziato a svolgere come dipendente di una cooperativa delle attività educative presso degli istituti scolastici. Inoltre, come libero professionista, ha svolto prestazioni domiciliari di riabilitazione neuro psicomotoria per alcuni minori affetti da disturbi autistici.

Per questa seconda attività, la contribuente ha aderito al regime forfettario.

L’istante ha precisato che si tratta di due attività diverse che possono essere rivolte alla stessa persona, nell’ambito della scuola, come lavoratrice dipendente della cooperativa, ed all’esterno, nell’ambito dello svolgimento della prestazione di assistenza domiciliare.

In particolare, la contribuente ha emesso delle fatture per le prestazioni di riabilitazione domiciliare in favore di un minore che sono state intestate alla cooperativa per cui lavora e sono state saldate dall’Agenzia per la tutela della salute che, in virtù di un provvedimento giudiziario, è tenuta al pagamento della riabilitazione domiciliare del bambino in luogo dei genitori.

Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità o meno, in questo caso, della causa ostativa prevista dall’attuale disciplina del regime forfettario, secondo la quale non possono avvalersi di tale regime le persone la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 401 del 9 ottobre 2019, ha evidenziato che, nel caso specifico, non si ravvisano delle artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo nei confronti del medesimo datore di lavoro.

Infatti, la contribuente continua a svolgere un’attività di lavoro autonomo nei confronti di soggetti privati, solo che prima era svolta a loro carico e poi è stata svolta a carico dell’ente pubblico per il tramite della cooperativa, che è datrice di lavoro della contribuente istante. E’ cambiata soltanto l’intestazione delle fatture.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che l’istante possa applicare il regime forfettario purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia.

E’ stato, altresì, precisato che qualora la contribuente dovesse svolgere in favore della cooperativa un’attività riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro dal quale derivi un reddito di lavoro dipendente o assimilato al reddito di lavoro dipendente, non potrebbe comunque applicare il regime forfettario, già da quest’anno, in relazione a quel reddito.

 

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