E’ ancora un commercialista a sottoporre all’Agenzia delle Entrate un quesito relativo al regime forfettario.
L’istante svolge attività di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro. Fino al 2016 ha adottato il regime contabile semplificato. Anche nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, ha manifestato l’opzione per il rinnovo del regime semplificato. Il quesito posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di applicare il regime forfettario, avendone i requisiti, a partire dal 1° gennaio 2019, senza, quindi, rispettare il vincolo triennale collegato all’esercizio dell’opzione per il regime contabile semplificato.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 107 dell’11 aprile 2019, ha ricordato che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e che presentano i requisiti prescritti dalla normativa e non incorrono in una delle cause ostative all’applicazione del regime in questione. In particolare, con la Legge di Bilancio per il 2019 è stato previsto come unico requisito per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario l’aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori al limite dei 65.000 Euro.
Nel caso specifico, vale la regola secondo la quale è possibile la variazione dell’opzione per regimi di determinazione delle imposte nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che il contribuente istante, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario previsti dalla normativa attuale, può passare a tale regime già a partire dal 2019.